TITOLO 1


TITOLO 1 - RIFORMA DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI


CAPO 1 - soppressione delle Comunità montane e delle Associazioni intercomunali.


art. 1 - istituzione di commissione di controllo governativa

E' istituita presso il Ministero della Funzione pubblica una Commissione con il compito di controllare, dirigere, e proporre soluzioni per il puntuale adempimento delle prescrizioni di cui al presente CAPO 1 composta da :

(elenco dei componenti della Commissione e loro stipendi)

La Commissione, in caso di problematiche riscontrate in fase applicativa della presente legge, ha il compito di proporre la soluzione adatta mediante decreto legge, da ratificare con decreto del Presidente della Repubblica.

art. 2 - funzioni e deleghe ai Prefetti

I Prefetti, hanno il compito di coordinare e dirigere sul territorio di propria competenza la puntuale applicazione della presente legge, riferendo solertemente alla Commissione governativa di cui all'art. 1 sul puntale adempimento delle disposizioni impartite, sullo svolgersi degli iter procedurali e sul manifestarsi di problematiche non previste.

art 3 - pubblicazione dei risultati delle procedure

La Commissione di cui all'art. 1 ha il dovere di pubblicare ed aggiornare con cadenza settimanale lo stato dell'adempimento alle prescrizioni della presente Legge in un sito internet allo scopo creato.

Le principali reti televisivi hanno l'obbligo di riservare uno spazio quotidiano di 20 minuti, in orario di massimo ascolto, per il resoconto ai cittadini degli adempimenti di cui alla presente legge.

I principali quotidiani hanno il dovere di pubblicare a titolo gratuito in prima pagina i dispacci della Commissione.

art 4 - sospensione dalle funzioni delle Giunte e dei Consigli delle Comunità Montane e delle Associazioni intercomunali.

4.1 - Le Giunte, i Consigli e qualsivoglia organo eletto o nominato per via politica a dirigere le Comunità Montane e le Associazioni intercomunali perdono di valore legale con effetto immediato.

4.2 - I membri appartenenti a tali Organi aboliti non possono più accedere all'interno degli edifici degli Enti e perdono con effetto immediato ogni forma di compenso. Il loro stipendio del mese in corso è erogato per intero.

4.3 - Il Segretario dell'Ente, ovvero il massimo Dirigente in grado, assume funzioni di comando e controlla che nessun politico destituito entri all'interno delle sedi dell'ente da sopprimere, se necessario con l'ausilio delle Forze dell' Ordine.

4.4 - Il Comandante la stazione dei Carabinieri competente per territorio ha il dovere di fornire uomini e mezzi su richiesta del Segretario o del massimo Dirigente.

4.5 - La mancata ottemperanza alle disposizioni suddette comporta il licenziamento in tronco del Segretario e la nomina da parte del Prefetto di un suo sostituto.

4.6 - I Segretari generali degli Enti interessati da sopprimere, entro 15 giorni consecutivi dalla promulgazione della presente legge, comunicano mediante fax al Prefetto competente per territorio:

  • i nomi di coloro che, eletti o nominati per via politica, hanno amministrato o gestito a qualsiasi titolo l'ente, destituiti dalla presente legge
  • i nomi dei Comuni e dei relativi Sindaci che insistono sul territorio di competenza dell'ente da sopprimere.
  • i nomi dei dipendenti dell'Ente da sopprimere organizzati, ufficio per ufficio per via gerarchica, con i relativi livelli funzionali, i relativi stipendi ed i titoli abilitativi che hanno portato alla loro assunzione e alla loro carriera. Tale disposizione vale anche per lo stesso Segretario o massimo dirigente.
  • l'elenco dei beni immobili di proprietà dell'ente da sopprimere con i riferimenti catastali
  • l'elenco dei beni mobili di proprietà dell'Ente da sopprimere
4.7 - Allo scopo suddetto gli stessi Segretari sono nominati commissari ad acta plenipotenziari con potere di comando ed indirizzo sul personale dell'Ente.

4.8 - Tutti i dipendenti degli enti da sopprimere, compreso il Segretario, entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono comunicare al Segretario stesso dell'ente tre sedi municipali, in ordine di preferenza, in cui desiderano essere trasferiti.

4.9. - Il Segretario che, per qualsivoglia motivo, non adempie nei tempi prescritti alle disposizioni della presente Legge è condannato alla sanzione di euro 50.000 ed al licenziamento in tronco, alla sospensione da ogni funzione pubblica a vita e sostituito da un Commissario prefettizio.

art. 5 - nomina dei commissari ad acta dei Comuni

5.1 - Le Giunte Municipali dei Comuni interessati dalla soppressione di una Comunità Montana o associazione intercomunale , entro 15 giorni consecutivi dalla promulgazione della presente Legge, devono nominare, mediante delibera di Giunta immediatamente esecutiva, un commissario ad acta ed un suo eventuale sostituito.

Il sostituto subentra in caso di grave impedimento del commissario ad acta, certificato da un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri competente per territorio,

5.2 - Il Commissario ad acta ha ruolo di pubblico ufficiale e la sua volontà e potestà decisionale vincola il Comune per sempre nel processo di riordino amministrativo di cui alla presente legge.

La delibera deve riportare l'esplicita e sottoscritta accettazione dell'incarico del commissario ad acta nominato.

Il Commissario ad acta elegge esplicitamente il proprio domicilio nella sede o casa municipale.

5.3 - La nomina del Commissario ad acta, e del sostituto, è trasmessa immediatamente dal Segretario Comunale al Prefetto competente per territorio .

In caso di mancata individuazione del Commissario ad acta da parte della Giunta, Il Sindaco è, per forza di legge, Commissario ad acta.

5.4 - I membri delle Giunte municipali ed il Segretario comunale inadempienti sono puniti con la sanzione di euro 50 mila e la sospensione di ogni funzione ed incarico pubblico per il resto della vita. In tal caso il Comune viene immediatamente commissariato dal Prefetto che diviene Commissario ad acta.

art . 6 - adempimenti prefettizi

6.1 - Il Prefetto competente per territorio, o suoi sostituti espressamente nominati con decreto prefettizio, controllano giornalmente e stimolano gli interessati al rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, comunicano, facendo da tramite, alla Commissione di Controllo di cui all'art. 1 lo stato delle procedure.

6.2 - Entro 30 giorni consecutivi dall'entrata in vigore della presente legge, il Prefetto, o il suo sostituto, convoca in riunione di prima sessione, per ciascun ente soppresso, i commissari ad acta comunali competenti per territorio, al fine di:

  1. decidere la spartizione tra i Comuni interessati dei beni mobili appartenenti all'ente soppresso
  2. decidere la presa in carico nei ruoli dei Comuni dei dipendenti dell'ente soppresso, tenendo conto, ove possibile, delle preferenze espresse dai dipendenti stessi.
Qualora non venga raggiunto un accordo nella prima sessione sono ammesse altre due sessioni a cadenza settimanale.

6.3 - Il patrimonio immobiliare dell'ente soppresso viene preso in carica dal Comune su cui è ubicato il bene e trasferito al demanio indisponibile del Comune stesso per 20 anni. Successivamente il bene potrà essere trasferito al demanio disponibile.

6.4 - I Commissari ad acta hanno il dovere di presenza gratuita. La loro assenza non giustificata da un Ufficiale dei Carabinieri, è punita con la sanzione di euro 50 mila.

6.5 - L'assenza di un commissario ad acta non inficia la validità della riunione ed equivale a silenzio-assenzo da parte del Comune relativo.

6.6 - Dei passaggi suddetti devono essere redatti appositi verbali a cura del Prefetto, o suo sostituto, con l'ausilio del Segretario dell'ente in qualità di verbalizzante.

In particolare dovranno essere stilati gli elenchi dei beni immobili e mobili e del personale dipendente trasferito ai singoli Comuni.

Gli elenchi dovranno essere conservati per 20 anni nel Comune, nella sede prefettizia e presso il Ministero della funzione pubblica.

6.7 - Decorse inutilmente le tre riunioni a cadenza settimanale, senza che vi sia stato un accordo sulle ripartizioni di cui sopra, decide il Prefetto, mediante decreto prefettizio, a suo insindacabile giudizio, ripartendo i valori dei beni ed il personale, in modo approssimativo, in proporzione al numero di abitanti dei Comuni.

6.8 - I comuni hanno l'obbligo di prendere atto ed accettare o l'accordo in sede di riunione o la decisione prefettizia, mediante delibera di Giunta, decisione che deve essere comunicata anche alla Commissione di Controllo ministeriale.

6.9 - I Prefetti che non adempiono alla presente legge sono licenziati in tronco e inibiti da ogni funzione pubblica. In tal caso viene nominato dal Ministro dell'Interno quale Prefetto pro-tempore un Ufficiale Superiore dell'Arma dei Carabinieri.

art 7 - risoluzione del contenzioso giudiziario

7.1 - Il Segretario dell'ente da sopprimere comunica entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Prefetto ed ai Commissari comunali ad acta i contenziosi di tipo giudiziario ed amministrativo che l'Ente stesso ha nei confronti di terzi.

7.2 - Il Prefetto è nominato Giudice mediatore ad acta, convoca le parti in causa e tenta una soluzione bonaria della vertenza. Il Prefetto comunica altresì i termini di tali contenziosi alla Commissione di controllo governativa di cui all'art. 1.

7.3 - La Commissione di controllo propone soluzioni in merito al contenzioso, anche in deroga a leggi precedenti, da ratificare con decreto legge.

7.3 - Qualora il contenzioso persista, e la controparte dell'ente da sopprimere non accetti né la proposta prefettizia né la proposta della Commissione di Controllo, ma decida la prosecuzione del contenzioso per via giurisdizionale, la controparte pubblica diviene l'insieme dei Comuni che sono subentrati all'ente soppresso, come unico soggetto.

L'onere del contenzioso per i Comuni è ripartito in proporzione al numero di abitanti di ciascun comune al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

art. 8 - attribuzione delle competenze degli enti soppressi.

In genere le Comunità Montane e le associazioni intercomunali sono enti le cui competenze sono state delegate da altri enti pubblici.

Le Competenze delegate dalle Amministrazioni regionali ritornano pertanto alle regioni.

Ogni altra competenza passa alle Amministrazioni Comunali.

art. 9 - ripartizione delle entrate

Le entrate delle comunità Montane e delle associazioni intercomunali soppresse sono così ripartite:

  • qualora provengano da beni immobili sono attribuite al Comune ove l'immobile è ubicato
  • qualora provengano da beni mobili sono attribuite al Comune che ha ricevuto il bene in base alle disposizioni suddette
  • i trasferimenti regionali rimangono alle regioni
  • i trasferimenti provenienti da ogni altro ente sono ripartiti in base al numero di abitanti dei Comuni al momento dell'entrata in vigore della presente Legge.

art. 10 - ripartizione delle uscite e delle obbligazioni pregresse.

Le uscite e le obbligazioni pregresse delle Comunità Montane e delle Associazioni intercomunali soppresse sono così ripartite:

  • qualora provengano da beni mobili ed immobili, ovvero da appalti riguardanti beni materiali, sono di spettanza dei Comuni che hanno ricevuto il bene, eventualmente in proporzione al vantaggio che ciascun Comune ne riceve.
  • qualora provengano da obbligazioni pregresse su beni non materiali sono ripartite in base al numero di abitanti dei Comuni.
Eventuali giacenze di liquidità nelle disponibilità degli Enti soppressi al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono gestite dai Prefetti e devono essere utilizzate per la liquidazione dei debiti dell'ente soppresso in modo da ristorare i creditori che non hanno contenzioso, o che, avendo contenzioso, accettano la proposta del Prefetto nella sua qualità di Giudice mediatore ad acta, in proporzione al loro credito.

Il mandato di pagamento, redatto dal Segretario dell'ente, deve essere sancito e autorizzato mediante decreto prefettizio. Tali mandati di pagamento devono essere conservati in copia presso la sede prefettizia e presso la Commissione ministeriale di cui all'art. 1 per 20 anni.

Eventuali ulteriori giacenze di liquidità sono ripartite tra i Comuni in proporzione al numero di abitanti.

art 11 - adempimenti finali

Controllata e verificata la puntuale soppressione delle Comunità Montane e delle Associazioni intercomunali su tutto il territorio nazionale, la Commissione di cui all'art. 1 da avvio alla fase di cui al seguente CAPO 2, proponendo un decreto legge da ratificare mediante DPR.



CAPO 2 - dell'accorpamento dei piccoli Comuni


art 1 - premessa

Il presente capo 2 ha lo scopo di :

  1. condurre ad una significativa riduzione delle Amministrazioni Comunali e delle stazioni appaltanti sul territorio nazionale con riduzione del numero di gare ed appalti pubblici
  2. ridurre il numero di atti deliberativi
  3. ottimizzare le risorse dei piccoli Comuni consentendo un miglior utilizzo di uomini, mezzi e materiali
  4. far si che il cittadino possa godere dei servizi e delle certificazioni di legge a costi più contenuti
Le moderne tecnologie di comunicazione e telecomunicazione e di mobilità consentono la creazione di enti Comunali territorialmente più estesi di quelli dei Comuni storici attuali, costituiti in modo tale da poter raggiungere il capoluogo a piedi in una giornata.

art 2 - definizioni e generalità

I piccoli comuni devono essere accorpati tra di loro in modo da :

  • raggiungere una popolazione di almeno 5.000 abitanti
  • preservare per almeno 30 anni l'individualità storica, funzionale e culturale dei comuni
  • avere contiguità territoriale
  • far parte della stessa regione
I Comuni che subiscono tale riorganizzazione sono denominati Poli-comuni.

La sede comunale del Poli-comune rimane quella del Comune con il maggior numero di abitanti per almeno 20 anni. Successivamente potrà essere deciso altrimenti in base allo Statuto interno.

Il Comune con il maggior numero di abitanti é denominato Comune Accorpante, gli altri Comuni sono denominati Comuni accorpati.

Il Poli-comune acquisisce la denominazione di " Policomune di (Comune accorpante + poli-comuni accorpati in ordine alfabetico) " .

Il Gonfalone e le intestazioni del poli-comune dovrà contenere l'araldica di tutti i comuni che ne fanno parte.

art 3 - elenco dei Poli-comuni

I poli-comuni presenti sul territorio nazionale sono i seguenti partendo dalle regioni del nord verso sud:

(elenco completo dei poli-comuni )

art. 4 - disposizioni procedurali transitorie

4.1 - entro 15 giorni dalla data del DPR di cui all'art 11 del capo 1 il Prefetto redige un proprio decreto prefettizio con efficacia immediata per ciascun poli-comune del territorio di sua competenza.

Il decreto prefettizio sancisce:

  • la nascita del poli-comune
  • la soppressione delle Amministrazioni comunali che fanno parte del poli-comune con la conseguente perdita di efficacia delle Giunte Municipali e dei Consigli Comunali
  • il commissariamento da parte del Prefetto dei poli-comuni e dei Comuni con effetto immediato
4.2 - Il decreto prefettizio deve essere comunicato immediatamente:

  • ai Sindaci ed alle Amministrazioni dei Comuni interessati .
  • alla Commissione governativa di cui all'art.1 del capo 1
4.3 - I sindaci o gli amministratori che compiono atti contrari al decreto prefettizio sono arrestati ed incarcerati per tre anni.

4.4 - Entro 30 giorni consecutivi dalla data del DPR di cui all'art 11 del capo 1 il Prefetto, o un suo delegato, convoca in assemblea plenaria pubblica tutti i membri delle Giunte municipali dei Comuni che subiscono un accorpamento, tutti i sindaci e tutti i segretari comunali.

L'assemblea ha luogo anche in assenza degli amministratori convocati.

Durante tale assemblea il Prefetto, o il suo delegato:

  • da lettura del proprio decreto.
  • nomina vicesindaco del poli-comune tutti i sindaci dei comuni accorpati
  • nomina sindaco del poli-comune il sindaco del comune accorpante
  • nomina la giunta del poli-comune che dovrà essere composta dalla giunta del comune accorpante con l'aggiunta dei vicesindaco come sopra nominati.
  • trasferisce al sindaco ed alla giunta del poli-comune appena nominati i propri poteri commissariali per il disbrigo degli affari correnti e dell'ordinaria amministrazione sino all'indizione di nuove elezioni, intimando a non prendere iniziative riguardanti atti amministrativi al di fuori degli affari correnti.
  • redige verbale dell'assemblea coadiuvato dal segretario comunale più alto in grado che assumerà il ruolo di segretario del poli-comune, mentre gli altri segretari assumeranno il ruolo di vicesegretari sino alla loro collocazione in altro Comune o poli-comune. Il verbale deve contenere l'esplicita accettazione dell'incarico da parte del neo sindaco, dei nei vicesindaci e della nuova giunta municipale.
4.5 - i Segretari comunali, in quanto funzionari di governo subordinati al Prefetto, hanno l'obbligo di partecipare alla assemblea plenaria, salvo gravi motivi certificati dallo stesso Prefetto. I segretari assenti, senza grave motivo, sono puniti con la sanzione di euro 50 mila, il licenziamento in tronco e la perdita dei diritti civili.

4.6 - In caso di mancata accettazione dell'incarico da parte del sindaco, dei vicesindaco e della nuova Giunta il Prefetto delega i poteri commissariali ad una giunta tecnica costituita dai segretari comunali diretta dal segretario più alto in grado ovvero con maggiore anzianità di servizio.

4.7 - La nuova amministrazione del poli-comune, costituita ai sensi dei suddetti commi, rimane in carica sino a nuove elezioni.

art. 5 - disposizioni statutarie definitive del poli-comune

Il consiglio Comunale del poli-comune di prima elezione ha il compito di redigere lo statuto del poli-comune.

E' fatto obbligo al poli-comune di prendere atto delle seguenti disposizioni:

  1. Il poli-comune dovrà essere amministrato da un solo sindaco eletto.
  2. il poli-comune dovrà avere un solo consiglio poli-comunale composto da un membro ogni trecento abitanti, con arrotondamento all'unità superiore.
  3. per ogni comune componente dovrà essere eletto un vicesindaco residente nel comune da almeno 5 anni, avente il ruolo di conoscitore dei problemi territoriali locali e di raccordo locale tra amministrazione e cittadini.
  4. i candidati alla carica di sindaco devono presentare pubblicamente la lista dei vicesindaco durante la campagna elettorale.
  5. in caso di dimissioni di un vicesindaco il sindaco nomina un suo sostituto che risponda ai requisiti del punto 3
  6. le dimissioni di uno o più vicesindaco non comporta la caduta della amministrazione comunale a meno che il sindaco non riesca entro tre mesi a nominare i sostituti.
  7. la giunta poli-comunale è composta dal sindaco, dai vicesindaco e da eventuali assessori di nomina fiduciaria del sindaco.
  8. gli edifici ed i beni immobili di proprietà dei comuni entrano a far parte del demanio indisponibile del poli-comune per almeno 30 anni. Successivamente potranno essere trasferiti al demanio disponibile.
  9. gli uffici poli-comunali a diretto contatto con il cittadino, quali l'ufficio protocollo, relazioni con il pubblico, anagrafe, stato civile, ufficio tecnico ed urbanistica, dovranno rimanere nelle attuali sedi comunali, eventualmente come uffici decentrati, e rimanere aperti per almeno tre giorni settimanali al fine di mantenere un buon livello di servizio locale al cittadino.
Le disposizioni di cui ai punti suddetti dovranno rimanere in vigore per almeno trenta anni dalla costituzione del poli-comune. Successivamente potranno essere introdotte modifiche dallo statuto poli-comunale.

art 6 - adempimenti finali

Controllata e verificata la puntuale istituzione dei poli-comuni su tutto il territorio nazionale, la Commissione di cui all'art. 1 da avvio alla fase di cui al seguente CAPO 3, proponendo un decreto legge da ratificare mediante legge.


CAPO 3 - della soppressione delle amministrazioni provinciali


art 1 - sospensione dalle funzioni delle Giunte e dei Consigli delle Amministrazioni Provinciali

1.1 - Le Giunte, i Consigli e qualsivoglia organo eletto a dirigere le Amministrazioni provinciali perdono di valore legale con effetto immediato.

1.2 - I membri appartenenti a tali Organi aboliti non possono più accedere all'interno degli edifici degli Enti e perdono con effetto immediato ogni forma di compenso. Il loro stipendio del mese in corso è erogato per intero.

1.3 - Il Segretario dell'Ente, ovvero il massimo Dirigente in grado, assume funzioni di comando e controlla che nessun politico destituito entri all'interno delle sedi dell'ente da sopprimere, se necessario con l'ausilio delle Forze dell' Ordine.

1.4 - Il Comandante la stazione dei Carabinieri competente per territorio ha il dovere di fornire uomini e mezzi su richiesta del Segretario o del massimo Dirigente.

1.5 - La mancata ottemperanza alle disposizioni suddette comporta il licenziamento in tronco del Segretario e la nomina da parte del Prefetto di un suo sostituto.

1.6 - I Segretari generali delle Amministrazioni provinciali da sopprimere, entro 15 giorni consecutivi dalla promulgazione del decreto legge di cui all'art. 6 del capo 2, comunicano mediante fax al Prefetto competente per territorio:

  • i nomi di coloro che, eletti o nominati per via politica, hanno amministrato o gestito a qualsiasi titolo l'ente, destituiti dalla presente legge
  • i nomi dei Comuni e dei relativi Sindaci che insistono sul territorio provinciale
  • i nomi dei dipendenti dell'Ente da sopprimere organizzati, ufficio per ufficio per via gerarchica, con i relativi livelli funzionali, i relativi stipendi ed i titoli abilitativi che hanno portato alla loro assunzione e alla loro carriera. Tale disposizione vale anche per lo stesso Segretario o massimo dirigente.
  • l'elenco dei beni immobili di proprietà dell'ente da sopprimere con i riferimenti catastali
  • l'elenco dei beni mobili di proprietà dell'Ente da sopprimere
1.7 - Allo scopo suddetto gli stessi Segretari sono nominati commissari ad acta plenipotenziari con potere di comando ed indirizzo sul personale dell'Ente.

1.8 - Tutti i dipendenti degli enti da sopprimere, compreso il Segretario, entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono comunicare al Segretario stesso dell'ente tre sedi municipali, in ordine di preferenza, in cui desiderano essere trasferiti.

1.9. - Il Segretario che, per qualsivoglia motivo, non adempie nei tempi prescritti alle disposizioni della presente Legge è condannato alla sanzione di euro 50.000 ed al licenziamento in tronco, alla sospensione da ogni funzione pubblica a vita e sostituito da un Commissario prefettizio.

art. 2 - nomina dei commissari ad acta dei Comuni e delle Regioni

2.1 - Tutte le Giunte Municipali dei Comuni e tutte le Giunte regionali d'Italia, entro 15 giorni consecutivi dall'entrata in vigore del decreto legge di cui all'art. 6 del capo 2, devono nominare, mediante delibera di Giunta immediatamente esecutiva, un commissario ad acta ed un suo eventuale sostituito.

Il sostituto subentra in caso di grave impedimento del commissario ad acta, certificato da un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri competente per territorio.

2.2 - Il Commissario ad acta ha ruolo di pubblico ufficiale e la sua volontà e potestà decisionale vincola il Comune e la regione per sempre nel processo di riordino amministrativo di cui alla presente legge.

La delibera deve riportare l'esplicita e sottoscritta accettazione dell'incarico del commissario ad acta nominato.

Il Commissario ad acta elegge esplicitamente il proprio domicilio nella sede o casa municipale, ovvero nella sede regionale.

2.3 - La nomina del Commissario ad acta, e del sostituto, è trasmessa immediatamente dal Segretario Comunale e dal segretario regionale al Prefetto competente per territorio .

In caso di mancata individuazione del Commissario ad acta da parte della Giunta, i Sindaci e i Governatori regionali sono, per forza di legge, Commissari ad acta.

2.4 - I membri delle Giunte municipali e regionali ed i Segretari comunali e regionali inadempienti sono puniti con la sanzione di euro 50 mila e la sospensione di ogni funzione ed incarico pubblico per il resto della vita. In tal caso il Comune viene immediatamente commissariato dal Prefetto che diviene Commissario ad acta.

art . 3 - adempimenti prefettizi

3.1 - Il Prefetto competente per territorio, o suoi sostituti espressamente nominati con decreto prefettizio, controllano giornalmente e stimolano gli interessati al rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, comunicano, facendo da tramite, alla Commissione di Controllo di cui all'art. 1 lo stato delle procedure.

3.2 - Entro 30 giorni consecutivi dall'entrata in vigore del decreto legge di cui all'art. 6 del capo 2, il Prefetto competente per territorio, o il suo sostituto, convoca in riunione di prima sessione i commissari ad acta comunali e regionali competenti per territorio provinciale, al fine di:

  1. decidere la spartizione dei beni mobili appartenenti all'ente soppresso tra i Comuni interessati e la Regione
  2. decidere la presa in carico nei ruoli dei Comuni dei dipendenti dell'ente soppresso, tenendo onto, ove possibile, delle preferenze espresse dai dipendenti stessi.
Qualora non venga raggiunto un accordo nella prima sessione sono ammesse altre due sessioni a cadenza settimanale.

3.3 - Il patrimonio immobiliare dell'ente soppresso viene trasferito al Comune su cui è ubicato il bene e trasferito al demanio indisponibile del Comune stesso.

In particolare le strade ex provinciali sono prese in carico dai Comuni e denominate " strade intercomunali" . Ciascun Comune è competente e responsabile del proprio tratto. Le varianti sostanziali al tracciato delle strade intercomunali (ex provinciali) sono possibili solo con l'approvazione dei comuni limitrofi interessati a quella strada.

3.4 Gli edifici ove sono ubicate le sedi delle ex provincie diventano sedi decentrate delle regioni.

La nuda proprietà di tali edifici è trasferita al Comune.

I Comuni concedono in comodato d'uso gratuito alla regione gli edifici giudicati indispensabili come sedi decentrate regionali, ad insindacabile giudizio del Commissario ad acta regionale.

La Regione ha l'obbligo della loro manutenzione.

Il segretario generale della ex Provincia assume il ruolo di dirigente della sede decentrata come Segretario capo.

3.5 - I Commissari ad acta hanno il dovere di presenza gratuita. La loro assenza non giustificata da un Ufficiale dei Carabinieri, è punita con la sanzione di euro 50 mila.

3.6 - L'assenza di cinque commissari ad acta comunali non inficia la validità della riunione ed equivale a silenzio-assenzo da parte dell'ente relativo.

3.7 - Dei passaggi suddetti devono essere redatti appositi verbali a cura del Prefetto, o suo sostituto, con l'ausilio del Segretario della ex provincia in qualità di verbalizzante.

In particolare dovranno essere stilati gli elenchi dei beni immobili e mobili e del personale dipendente trasferito ai singoli Comuni ed alla Regione.

Gli elenchi dovranno essere conservati per 20 anni nel Comune, nella Regione e nella sede prefettizia e presso il Ministero della funzione pubblica.

3.8 - Decorse inutilmente le tre riunioni a cadenza settimanale, senza che vi sia stato un accordo sulle ripartizioni di cui sopra, decide il Prefetto, mediante decreto prefettizio, a suo insindacabile giudizio, ripartendo i valori dei beni mobili ed il personale, in modo approssimativo, per metà alla regione e per metà ai Comuni in proporzione al numero di abitanti di ciascuno.

3.9 - I comuni e le regioni hanno l'obbligo di prendere atto ed accettare o l'accordo in sede di riunione o la decisione prefettizia, mediante delibera di Giunta, decisione che deve essere comunicata anche alla Commissione di Controllo ministeriale.

3.10 - I Prefetti che non adempiono alla presente legge sono licenziati in tronco e inibiti da ogni funzione pubblica. In tal caso viene nominato dal Ministro dell'Interno quale Prefetto pro-tempore un Ufficiale Superiore dell'Arma dei Carabinieri.

art 4 - risoluzione del contenzioso giudiziario

4.1 - Il Segretario della ex Amministrazione provinciale da sopprimere comunica entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Prefetto ed ai Commissari comunali e regionali ad acta i contenziosi di tipo giudiziario ed amministrativo che l'Ente stesso ha nei confronti di terzi.

4.2 - Il Prefetto è nominato Giudice mediatore ad acta, convoca le parti in causa e tenta una soluzione bonaria della vertenza. Il Prefetto comunica altresì i termini di tali contenziosi alla Commissione di controllo governativa di cui all'art. 1.

4.3 - La Commissione di controllo propone soluzioni in merito al contenzioso, anche in deroga a leggi precedenti, da ratificare con decreto legge.

4.4 - Qualora il contenzioso persista, e la controparte dell'ente da sopprimere non accetti né la proposta prefettizia né la proposta della Commissione di Controllo, ma decida la prosecuzione del contenzioso per via giurisdizionale, la controparte pubblica diviene la Regione.

Nel caso in cui il contenzioso riguardi un bene immobile la controparte è il Comune o l'insieme dei Comuni che sono subentrati all'ente soppresso nella proprietà del bene immobile.

L'onere del contenzioso per l'insieme dei Comuni è ripartito in proporzione al numero di abitanti di ciascun comune residenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

art. 5 - attribuzione delle competenze delle Amministrazioni provinciali soppresse

Le Competenze delegate dalle Amministrazioni regionali alle Amministrazioni provinciali ritornano alle regioni.

Le competenze riguardanti la gestione dei beni immobili trasferiti ai Comuni spettano ai Comuni.

Ogni altra competenza passa alle Amministrazioni Regionali sino all'entrata in vigore delle norme di cui ai capi seguenti sulla ripartizione della sovranità popolare.

art. 6 - ripartizione delle entrate

Le entrate delle Amministrazioni provinciali soppresse sono così ripartite:

  • qualora provengano da beni immobili sono attribuite al Comune ove l'immobile è ubicato
  • qualora provengano da beni mobili sono attribuite all'Ente che ha ricevuto il bene in base alle disposizioni suddette
  • i trasferimenti regionali rimangono alle regioni
  • i trasferimenti provenienti da ogni altro ente, Stato compreso, sono ripartiti tra i Comuni in base al numero di abitanti al momento dell'entrata in vigore della presente Legge.
Le disposizioni inerenti il presente articolo hanno validità sino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia tributaria.

art. 7 - ripartizione delle uscite e delle obbligazioni pregresse.

7.1 - Le uscite e le obbligazioni pregresse delle Amministrazioni provinciali soppresse sono così ripartite:

  • qualora provengano da beni mobili ed immobili, ovvero da appalti riguardanti beni materiali, sono di spettanza dell' Ente o degli enti che hanno ricevuto il bene, eventualmente in proporzione al vantaggio che ciascun ente ne riceve.
  • qualora provengano da obbligazioni pregresse su beni non materiali sono di competenza della regione
7.2 - Eventuali giacenze di liquidità nelle disponibilità degli Enti soppressi al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono gestite dai Prefetti e devono essere utilizzate per la liquidazione dei debiti dell'ente soppresso in modo da ristorare i creditori che non hanno contenzioso, o che, avendo contenzioso, accettano la proposta del Prefetto nella sua qualità di Giudice mediatore ad acta, in proporzione al loro credito.

Il mandato di pagamento, redatto dal Segretario dell'ente soppresso, deve essere sancito e autorizzato mediante decreto prefettizio. Tali mandati di pagamento devono essere conservati in copia presso la sede prefettizia e presso la Commissione ministeriale di cui all'art. 1 per 20 anni.

7.3 - Eventuali ulteriori giacenze di liquidità sono ripartite tra i Comuni in proporzione al numero di abitanti.

art 11 - adempimenti finali

Controllata e verificata la puntuale soppressione Amministrazioni provinciali su tutto il territorio nazionale, la Commissione di cui all'art. 1 da avvio alla fase di cui al seguente CAPO 4, proponendo un decreto legge da ratificare mediante DPR.


    CAPO 4 - dell'accorpamento delle regioni

art 1 - Le regioni hanno facoltà di accorparsi tra di loro per raggiungere i propri obiettivi economici e istituzionali a condizione che i loro territori siano confinanti.
Le regioni che si accorpano sono denominate Poli-regioni.

art 2- L'accorpamento deve avvenire previo referendum popolare che preveda il raggiungimento della maggioranza assoluta dei votanti in ciascuna regione interessata dall'accorpamento.

Il referendum può essere proposto da qualunque associazione previa raccolta di firme non inferiore al 10 per cento in ciascuna delle regioni interessate.

art. 3 - La poli-regione deve rimanere in vita per almeno 30 anni e può essere sciolta mediante referendum popolare che raggiunga il quorum dei 2/3 dei votanti in almeno un regione.

Per l'eventuale ricostituzione devono trascorrere almeno altri 30 anni dallo scioglimento.

    CAPO 5 - delle funzioni e delle competenze dei Comuni e dei Poli-comuni

art. 1 - generalità

I Comuni e poli-comuni hanno competenza:

  1. nella gestione locale del territorio per tutte quelle attività che non compromettono interessi legittimi di altre popolazioni confinanti
  2. nei servizi di base al cittadino di tipo civile, politico, culturale, lavorativo e assistenziale
art. 2 - competenze specifiche nella gestione del territorio

In particolare i Comuni hanno competenza nei seguenti settori di intervento sul territorio:

    1. gestione dei corpi idrici superficiali il cui bacino si estende interamente sul territorio comunale con particolare riguardo a:

      • costruzione e manutenzione di difese spondali e briglie
      • manutenzione ripariale
      • centrali idroelettriche ad acqua fluente con invaso di compensazione e carico inferiore a 10 mila mc
      • captazioni di sorgenti a scopo potabile con restituzione del 50 % della portata e relativi acquedotti
      • captazione di piccole sorgenti che non contribuiscono a portate in alveo nei periodi di magra
      • utilizzo della risorsa idrica di origine meteorica, nei limiti di regole civilistiche a tutela delle popolazioni a valle
      • pesca e allevamenti ittici
      • costruzione di laghetti con capienza inferiore 100 mila mc

    1. bonifiche e riconsolidamento di versanti soggetti a movimenti franosi e attività di tutela idrogeologica
    2. costruzione e gestione della viabilità locale e delle vie secondarie di comunicazione ad in particolare le strade comunali ed ex provinciali
    3. attività edilizia e controlli antisismici
    4. uso del suolo e sfruttamento del sottosuolo,
    5. impatto ambientale, forme di inquinamento limitato al territorio municipale.
    6. costruzione, gestione e manutenzione delle linee elettriche in media e bassa tensione e delle cabine primarie di interfaccia con l'alta tensione, secondo le specifiche tecniche nazionali
    7. costruzione e autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonte solare
    8. costruzione e autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonte eolica la cui distanza dai confini comunali sia superiore a 10 volte l'altezza della torre eolica
    9. costruzione e autorizzazioni di impianti di produzione energia da biomasse e biocarburanti di potenza inferiore ad 1 MW al focolare
    10. energia geotermica
    11. sistemi di accumulo dell'energia e reti elettriche intelligenti
    12. gestione del ciclo dei rifiuti secondo principi tecnici stabiliti a livello nazionale
    13. gestione degli edifici pubblici, degli edifici ospitanti le scuole dell'obbligo e materne, dei tribunali per la giustizia civile di primo grado,
    14. .................
art. 3 - competenze nei servizi al cittadino

I Comuni hanno inoltre competenze nei servizi al cittadino ed in particolare:

  1. anagrafe e stato civile
  2. servizi elettorali
  3. organizzazione della giustizia civile di primo grado riguardante il contenzioso interno al territorio comunale
  4. polizia urbana
  5. diritto/dovere al lavoro, cantieri di lavoro temporanei e servitù lavorative
  6. immigrazione e ospitalità dei non residenti
  7. servizi sociali, scuole materne, residenze protette per anziani e solidarietà
  8. protezione civile e volontariato
  9. turismo
  10. cultura e tradizioni locali
  11. trasporti pubblici locali e gestione del traffico locale
  12. igiene dei servizi pubblici, dei luoghi di lavoro e delle abitazioni.
  13. servizi tecnici erariali, catasto terreni e fabbricati
  14. servizio notarile in materia di contratti patrimoniali e statuti societari
  15. autorizzazioni in materia di attività economiche e imprenditoriali
  16. .........................
art. 4 - competenze statutarie

Il Comune ha le seguenti competenze statutarie :

  1. dotarsi di un proprio statuto e di regole interne nel rispetto delle leggi nazionali e regionali
  2. fiscalità comunale nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali, al fine di provvedere al proprio sostentamento ed organizzazione senza pesare su cittadini di altri Comuni
  3. fiscalità riguardante il patrimonio immobiliare
  4. fiscalità su locali pubblici
  5. fiscalità su attività economiche nei limiti delle leggi nazionali
  6. gestione delle zone di confine con altri Comuni mediante accordi bilaterali, escludendo l'intervento dell'ente superiore.
  7. potestà in materia accorpamento con altri comuni e gestione comune di beni e servizi
  8. .................
art. 5 - competenze del Sindaco come Ufficiale di Governo

5.1 - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

5.2 - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

5.3 - In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 5.2.

5.4 - Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 5.2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

5.5 - Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5.6 - Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

5.7 - Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

5.8 - Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.



CAPO 6 - delle funzioni e delle competenze delle regioni


art. 1 - generalità

Le regioni e poli-regioni hanno competenza:

  1. gestione del territorio, del mare e dell'aria che comportano interessi sovra comunali e non compromettono interessi legittimi di alte regioni confinanti
  2. servizi evoluti e sovra comunali al cittadino
art. 2 - competenze specifiche nella gestione del territorio

In particolare le regioni hanno competenza nei seguenti settori di intervento sul territorio:

    1. gestione delle aste dei principali corpi idrici superficiali il cui bacino si estende su più Comuni e interamente sul territorio regionale con particolare riguardo a:

      • costruzione e manutenzione di difese spondali e briglie
      • manutenzione ripariale
      • centrali idroelettriche ad acqua fluente con invaso di compensazione e carico superiore a 10 mila mc su qualsivoglia corpo idrico, anche di competenza Comunale.
      • centrali idroelettriche e invasi sulle aste principali dei fiumi di competenza non comunale
      • utilizzo della risorsa idrica di origine meteorica, nei limiti di regole civilistiche a tutela delle popolazioni a valle, con invasi artificiali
      • pesca e allevamenti ittici nei fiumi di competenza
      • costruzione di laghi con capienza superiore 100 mila mc

    1. bonifiche e riconsolidamento di versanti soggetti a movimenti franosi e attività di tutela idrogeologica nella fascia dei 300 m dai corpi idrici di propria competenza
    2. autorizzazione, costruzione e gestione della viabilità nazionale e internazionale
    3. ferrovie
    4. aeroporti
    5. porti, rotte navali nelle acque nazionali di propria competenza, difese delle coste e inquinamento marittimo
    6. telecomunicazioni via cavo e via etere nei limiti stabiliti dallo stato
    7. impatto ambientale e forme di inquinamento interessanti più Comuni
    8. gestione delle sostanze radioattive e fortemente pericolose per la salute
    9. costruzione, gestione e manutenzione delle linee elettriche in alta tensione e delle cabine di interfaccia con l'altissima tensione, secondo le specifiche tecniche nazionali
    10. costruzione e autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonte eolica la cui distanza dai confini comunali sia inferiore a 10 volte l'altezza della torre eolica
    11. costruzione e autorizzazioni di impianti di produzione energia da biomasse e biocarburanti di potenza superiore ad 1 MW al focolare
    12. energia elettrica da idrocarburi
    13. gestione del ciclo dei rifiuti speciali secondo principi tecnici stabiliti a livello nazionale e autorizzazioni di impianti e aziende specializzate nel riciclaggio dei rifiuti
    14. gestione degli edifici pubblici regionali, degli edifici ospitanti le scuole superiori e le università,
    15. gestione dei tribunali per la giustizia civile di secondo grado,
    16. attività di controllo sulle attività edilizie abusive e potere sanzionatorio nei confronti dei Comuni ove è presente l'abusivismo e il mancato rispetto delle norme sismiche e sul risparmio energetico
    17. attività di controllo sulla gestione degli uffici tecnici erariali comunali con potere sanzionatorio
    18. gestione del sistema ospedaliero e medicina di base
    19. diritto/dovere al lavoro, cantieri di lavoro temporanei e servitù lavorative
    20. apparati speciali di protezione civile, servizio antincendio e VVFF
    21. gestione delle calamità naturali e imposizione di tassa finalizzata a fondo di previdenza per gli stati di calamità naturale
    22. difesa dei prodotti tipici regionali e dei marchi di qualità
    23. turismo
    24. musei e difesa del patrimonio storico, artistico, monumentale, archeologico
    25. parchi naturali ed aree protette
    26. caccia ; pesca nei fiumi di sua competenza.
    27. pesca nelle acque marittime nazionali di competenza
    28. trasporti pubblici regionali e interregionali
    29. .................
art. 3 - competenze statutarie

La regione ha le seguenti competenze statutarie :

  1. dotarsi di un proprio statuto e di regole interne nel rispetto delle leggi nazionali
  2. fiscalità regionale nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali, al fine di provvedere al proprio sostentamento ed organizzazione senza pesare su cittadini di altre regioni
  3. fiscalità riguardante il patrimonio immobiliare
  4. fiscalità sui redditi IRPEF e ILOR
  5. fiscalità su attività economiche nei limiti delle leggi nazionali
  6. gestione delle zone di confine con altre regioni mediante accordi bilaterali, escludendo l'intervento dell'ente superiore.
  7. potestà in materia accorpamento con altre regioni e gestione comune di beni e servizi
  8. .................


CAPO 6 - delle funzioni e delle competenze dello Stato


art 1 - generalità

Lo stato, in alternativa l'Unione europea, ha competenza nei settori che accomunano le regioni al fine di:

  1. condividere i principi fondamentali etici, civili, storici, giuridici, culturali
  2. provvedere alla sicurezza e alla difesa comune sia militare contro pericoli esterni sia contro la criminalità interna
  3. tutelare le attività economiche interne a livello internazionale e disciplinare gli scambi con l'estero
  4. politica estera
  5. coordinare le regioni e appianare il loro contenzioso mediante regole comuni
art. 2 - competenze specifiche dello Stato

In particolare lo Stato ha competenza nei seguenti settori:

  1. politica estera
  2. rapporti con l'Unione Europea
  3. immigrazione e diritto di asilo
  4. difesa e Forze armate; protezione dei confini nazionali
  5. sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
  6. dogane, commercio estero e dazi doganali
  7. profilassi internazionale;
  8. moneta, sistema valutario, politica monetaria
  9. tutela del risparmio e mercati finanziari;
  10. tutela della concorrenza;
  11. sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
  12. ordine pubblico e sicurezza interna,
  13. controllo sugli uffici comunali per la cittadinanza, stato civile e anagrafe
  14. leggi e codici nazionali e relative norme processuali e procedurali
  15. leggi penali e giustizia penale
  16. organi e forze di polizia
  17. sistema carcerario
  18. giustizia amministrativa
  19. supreme corti di giustizia
  20. tutela dei brevetti, diritti d'autore, opere dell'ingegno ed idee
  21. dignità e uguaglianza dei cittadini e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
  22. norme sull'istruzione e uniformità delle materie d'insegnamento e dei metodi di valutazione degli allievi
  23. rapporti con le confessioni religiose
  24. competenza sui fiumi il cui corso si sviluppa su più regioni
  25. reti elettriche ad altissima tensione ed alta tensione se interessano più regioni
  26. metanodotti ed oleodotti
  27. sistemi di misure
  28. ricerca scientifica e culturale extra-universitaria














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