TITOLO
1 - RIFORMA DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI
CAPO
1 - soppressione delle Comunità montane e delle Associazioni
intercomunali.
art.
1 - istituzione di commissione di controllo governativa
E'
istituita presso il Ministero della Funzione pubblica una Commissione
con il compito di controllare, dirigere, e proporre soluzioni per il
puntuale adempimento delle prescrizioni di cui al presente CAPO 1
composta da :
(elenco
dei componenti della Commissione e loro stipendi)
La
Commissione, in caso di problematiche riscontrate in fase applicativa
della presente legge, ha il compito di proporre la soluzione adatta
mediante decreto legge, da ratificare con decreto del Presidente
della Repubblica.
art.
2 - funzioni e deleghe ai Prefetti
I
Prefetti, hanno il compito di coordinare e dirigere sul territorio
di propria competenza la puntuale applicazione della presente legge,
riferendo solertemente alla Commissione governativa di cui all'art. 1
sul puntale adempimento delle disposizioni impartite, sullo
svolgersi degli iter procedurali e sul manifestarsi di problematiche
non previste.
art
3 - pubblicazione dei risultati delle procedure
La
Commissione di cui all'art. 1 ha il dovere di pubblicare ed
aggiornare con cadenza settimanale lo stato dell'adempimento alle
prescrizioni della presente Legge in un sito internet allo scopo
creato.
Le
principali reti televisivi hanno l'obbligo di riservare uno spazio
quotidiano di 20 minuti, in orario di massimo ascolto, per il
resoconto ai cittadini degli adempimenti di cui alla presente legge.
I
principali quotidiani hanno il dovere di pubblicare a titolo gratuito
in prima pagina i dispacci della Commissione.
art
4 - sospensione dalle funzioni delle Giunte e dei Consigli delle
Comunità Montane e delle Associazioni intercomunali.
4.1
- Le Giunte, i Consigli e qualsivoglia organo eletto o nominato per
via politica a dirigere le Comunità Montane e le Associazioni
intercomunali perdono di valore legale con effetto immediato.
4.2
- I membri appartenenti a tali Organi aboliti non possono più
accedere all'interno degli edifici degli Enti e perdono con effetto
immediato ogni forma di compenso. Il loro stipendio del mese in corso
è erogato per intero.
4.3
- Il Segretario dell'Ente, ovvero il massimo Dirigente in grado,
assume funzioni di comando e controlla che nessun politico destituito
entri all'interno delle sedi dell'ente da sopprimere, se necessario
con l'ausilio delle Forze dell' Ordine.
4.4
- Il Comandante la stazione dei Carabinieri competente per territorio
ha il dovere di fornire uomini e mezzi su richiesta del Segretario o
del massimo Dirigente.
4.5
- La mancata ottemperanza alle disposizioni suddette comporta il
licenziamento in tronco del Segretario e la nomina da parte del
Prefetto di un suo sostituto.
4.6
- I Segretari generali degli Enti interessati da sopprimere, entro 15
giorni consecutivi dalla promulgazione della presente legge,
comunicano mediante fax al Prefetto competente per territorio:
- i nomi di coloro che, eletti o nominati per via politica, hanno amministrato o gestito a qualsiasi titolo l'ente, destituiti dalla presente legge
- i nomi dei Comuni e dei relativi Sindaci che insistono sul territorio di competenza dell'ente da sopprimere.
- i nomi dei dipendenti dell'Ente da sopprimere organizzati, ufficio per ufficio per via gerarchica, con i relativi livelli funzionali, i relativi stipendi ed i titoli abilitativi che hanno portato alla loro assunzione e alla loro carriera. Tale disposizione vale anche per lo stesso Segretario o massimo dirigente.
- l'elenco dei beni immobili di proprietà dell'ente da sopprimere con i riferimenti catastali
- l'elenco dei beni mobili di proprietà dell'Ente da sopprimere
4.8
- Tutti i dipendenti degli enti da sopprimere, compreso il
Segretario, entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, devono comunicare al Segretario stesso dell'ente tre
sedi municipali, in ordine di preferenza, in cui desiderano essere
trasferiti.
4.9.
- Il Segretario che, per qualsivoglia motivo, non adempie nei tempi
prescritti alle disposizioni della presente Legge è condannato alla
sanzione di euro 50.000 ed al licenziamento in tronco, alla
sospensione da ogni funzione pubblica a vita e sostituito da un
Commissario prefettizio.
art.
5 - nomina dei commissari ad acta dei Comuni
5.1
- Le Giunte Municipali dei Comuni interessati dalla soppressione di
una Comunità Montana o associazione intercomunale , entro 15 giorni
consecutivi dalla promulgazione della presente Legge, devono
nominare, mediante delibera di Giunta immediatamente esecutiva, un
commissario ad acta ed un suo eventuale sostituito.
Il
sostituto subentra in caso di grave impedimento del commissario ad
acta, certificato da un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri
competente per territorio,
5.2
- Il Commissario ad acta ha ruolo di pubblico ufficiale e la sua
volontà e potestà decisionale vincola il Comune per sempre nel
processo di riordino amministrativo di cui alla presente legge.
La
delibera deve riportare l'esplicita e sottoscritta accettazione
dell'incarico del commissario ad acta nominato.
Il
Commissario ad acta elegge esplicitamente il proprio domicilio nella
sede o casa municipale.
5.3
- La nomina del Commissario ad acta, e del sostituto, è trasmessa
immediatamente dal Segretario Comunale al Prefetto competente per
territorio .
In
caso di mancata individuazione del Commissario ad acta da parte della
Giunta, Il Sindaco è, per forza di legge, Commissario ad acta.
5.4
- I membri delle Giunte municipali ed il Segretario comunale
inadempienti sono puniti con la sanzione di euro 50 mila e la
sospensione di ogni funzione ed incarico pubblico per il resto della
vita. In tal caso il Comune viene immediatamente commissariato dal
Prefetto che diviene Commissario ad acta.
art
. 6 - adempimenti prefettizi
6.1
- Il Prefetto competente per territorio, o suoi sostituti
espressamente nominati con decreto prefettizio, controllano
giornalmente e stimolano gli interessati al rispetto delle
disposizioni di cui alla presente legge, comunicano, facendo da
tramite, alla Commissione di Controllo di cui all'art. 1 lo stato
delle procedure.
6.2
- Entro 30 giorni consecutivi dall'entrata in vigore della presente
legge, il Prefetto, o il suo sostituto, convoca in riunione di prima
sessione, per ciascun ente soppresso, i commissari ad acta comunali
competenti per territorio, al fine di:
- decidere la spartizione tra i Comuni interessati dei beni mobili appartenenti all'ente soppresso
- decidere la presa in carico nei ruoli dei Comuni dei dipendenti dell'ente soppresso, tenendo conto, ove possibile, delle preferenze espresse dai dipendenti stessi.
6.3
- Il patrimonio immobiliare dell'ente soppresso viene preso in carica
dal Comune su cui è ubicato il bene e trasferito al demanio
indisponibile del Comune stesso per 20 anni. Successivamente il bene
potrà essere trasferito al demanio disponibile.
6.4
- I Commissari ad acta hanno il dovere di presenza gratuita. La loro
assenza non giustificata da un Ufficiale dei Carabinieri, è punita
con la sanzione di euro 50 mila.
6.5
- L'assenza di un commissario ad acta non inficia la validità della
riunione ed equivale a silenzio-assenzo da parte del Comune relativo.
6.6
- Dei passaggi suddetti devono essere redatti appositi verbali a cura
del Prefetto, o suo sostituto, con l'ausilio del Segretario dell'ente
in qualità di verbalizzante.
In
particolare dovranno essere stilati gli elenchi dei beni immobili e
mobili e del personale dipendente trasferito ai singoli Comuni.
Gli
elenchi dovranno essere conservati per 20 anni nel Comune, nella sede
prefettizia e presso il Ministero della funzione pubblica.
6.7
- Decorse inutilmente le tre riunioni a cadenza settimanale, senza
che vi sia stato un accordo sulle ripartizioni di cui sopra, decide
il Prefetto, mediante decreto prefettizio, a suo insindacabile
giudizio, ripartendo i valori dei beni ed il personale, in modo
approssimativo, in proporzione al numero di abitanti dei Comuni.
6.8
- I comuni hanno l'obbligo di prendere atto ed accettare o l'accordo
in sede di riunione o la decisione prefettizia, mediante delibera di
Giunta, decisione che deve essere comunicata anche alla Commissione
di Controllo ministeriale.
6.9
- I Prefetti che non adempiono alla presente legge sono licenziati in
tronco e inibiti da ogni funzione pubblica. In tal caso viene
nominato dal Ministro dell'Interno quale Prefetto pro-tempore un
Ufficiale Superiore dell'Arma dei Carabinieri.
art
7 - risoluzione del contenzioso giudiziario
7.1
- Il Segretario dell'ente da sopprimere comunica entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge al Prefetto ed ai
Commissari comunali ad acta i contenziosi di tipo giudiziario ed
amministrativo che l'Ente stesso ha nei confronti di terzi.
7.2
- Il Prefetto è nominato Giudice mediatore ad acta, convoca le parti
in causa e tenta una soluzione bonaria della vertenza. Il Prefetto
comunica altresì i termini di tali contenziosi alla Commissione di
controllo governativa di cui all'art. 1.
7.3
- La Commissione di controllo propone soluzioni in merito al
contenzioso, anche in deroga a leggi precedenti, da ratificare con
decreto legge.
7.3
- Qualora il contenzioso persista, e la controparte dell'ente da
sopprimere non accetti né la proposta prefettizia né la proposta
della Commissione di Controllo, ma decida la prosecuzione del
contenzioso per via giurisdizionale, la controparte pubblica diviene
l'insieme dei Comuni che sono subentrati all'ente soppresso, come
unico soggetto.
L'onere
del contenzioso per i Comuni è ripartito in proporzione al numero di
abitanti di ciascun comune al momento dell'entrata in vigore della
presente legge.
art.
8 - attribuzione delle competenze degli enti soppressi.
In
genere le Comunità Montane e le associazioni intercomunali sono enti
le cui competenze sono state delegate da altri enti pubblici.
Le
Competenze delegate dalle Amministrazioni regionali ritornano
pertanto alle regioni.
Ogni
altra competenza passa alle Amministrazioni Comunali.
art.
9 - ripartizione delle entrate
Le
entrate delle comunità Montane e delle associazioni intercomunali
soppresse sono così ripartite:
- qualora provengano da beni immobili sono attribuite al Comune ove l'immobile è ubicato
- qualora provengano da beni mobili sono attribuite al Comune che ha ricevuto il bene in base alle disposizioni suddette
- i trasferimenti regionali rimangono alle regioni
- i trasferimenti provenienti da ogni altro ente sono ripartiti in base al numero di abitanti dei Comuni al momento dell'entrata in vigore della presente Legge.
art.
10 - ripartizione delle uscite e delle obbligazioni pregresse.
Le
uscite e le obbligazioni pregresse delle Comunità Montane e delle
Associazioni intercomunali soppresse sono così ripartite:
- qualora provengano da beni mobili ed immobili, ovvero da appalti riguardanti beni materiali, sono di spettanza dei Comuni che hanno ricevuto il bene, eventualmente in proporzione al vantaggio che ciascun Comune ne riceve.
- qualora provengano da obbligazioni pregresse su beni non materiali sono ripartite in base al numero di abitanti dei Comuni.
Il
mandato di pagamento, redatto dal Segretario dell'ente, deve essere
sancito e autorizzato mediante decreto prefettizio. Tali mandati di
pagamento devono essere conservati in copia presso la sede
prefettizia e presso la Commissione ministeriale di cui all'art. 1
per 20 anni.
Eventuali
ulteriori giacenze di liquidità sono ripartite tra i Comuni in
proporzione al numero di abitanti.
art
11 - adempimenti finali
Controllata
e verificata la puntuale soppressione delle Comunità Montane e delle
Associazioni intercomunali su tutto il territorio nazionale, la
Commissione di cui all'art. 1 da avvio alla fase di cui al seguente
CAPO 2, proponendo un decreto legge da ratificare mediante DPR.
CAPO
2 - dell'accorpamento dei piccoli Comuni
art
1 - premessa
Il
presente capo 2 ha lo scopo di :
- condurre ad una significativa riduzione delle Amministrazioni Comunali e delle stazioni appaltanti sul territorio nazionale con riduzione del numero di gare ed appalti pubblici
- ridurre il numero di atti deliberativi
- ottimizzare le risorse dei piccoli Comuni consentendo un miglior utilizzo di uomini, mezzi e materiali
- far si che il cittadino possa godere dei servizi e delle certificazioni di legge a costi più contenuti
art
2 - definizioni e generalità
I
piccoli comuni devono essere accorpati tra di loro in modo da :
- raggiungere una popolazione di almeno 5.000 abitanti
- preservare per almeno 30 anni l'individualità storica, funzionale e culturale dei comuni
- avere contiguità territoriale
- far parte della stessa regione
La
sede comunale del Poli-comune rimane quella del Comune con il
maggior numero di abitanti per almeno 20 anni. Successivamente potrà
essere deciso altrimenti in base allo Statuto interno.
Il
Comune con il maggior numero di abitanti é denominato Comune
Accorpante, gli altri Comuni sono denominati Comuni accorpati.
Il
Poli-comune acquisisce la denominazione di " Policomune di
(Comune accorpante + poli-comuni accorpati in ordine alfabetico) "
.
Il
Gonfalone e le intestazioni del poli-comune dovrà contenere
l'araldica di tutti i comuni che ne fanno parte.
art
3 - elenco dei Poli-comuni
I
poli-comuni presenti sul territorio nazionale sono i seguenti
partendo dalle regioni del nord verso sud:
(elenco
completo dei poli-comuni )
art.
4 - disposizioni procedurali transitorie
4.1
- entro 15 giorni dalla data del DPR di cui all'art 11 del capo 1 il
Prefetto redige un proprio decreto prefettizio con efficacia
immediata per ciascun poli-comune del territorio di sua competenza.
Il
decreto prefettizio sancisce:
- la nascita del poli-comune
- la soppressione delle Amministrazioni comunali che fanno parte del poli-comune con la conseguente perdita di efficacia delle Giunte Municipali e dei Consigli Comunali
- il commissariamento da parte del Prefetto dei poli-comuni e dei Comuni con effetto immediato
- ai Sindaci ed alle Amministrazioni dei Comuni interessati .
- alla Commissione governativa di cui all'art.1 del capo 1
4.4
- Entro 30 giorni consecutivi dalla data del DPR di cui all'art 11
del capo 1 il Prefetto, o un suo delegato, convoca in assemblea
plenaria pubblica tutti i membri delle Giunte municipali dei Comuni
che subiscono un accorpamento, tutti i sindaci e tutti i segretari
comunali.
L'assemblea
ha luogo anche in assenza degli amministratori convocati.
Durante
tale assemblea il Prefetto, o il suo delegato:
- da lettura del proprio decreto.
- nomina vicesindaco del poli-comune tutti i sindaci dei comuni accorpati
- nomina sindaco del poli-comune il sindaco del comune accorpante
- nomina la giunta del poli-comune che dovrà essere composta dalla giunta del comune accorpante con l'aggiunta dei vicesindaco come sopra nominati.
- trasferisce al sindaco ed alla giunta del poli-comune appena nominati i propri poteri commissariali per il disbrigo degli affari correnti e dell'ordinaria amministrazione sino all'indizione di nuove elezioni, intimando a non prendere iniziative riguardanti atti amministrativi al di fuori degli affari correnti.
- redige verbale dell'assemblea coadiuvato dal segretario comunale più alto in grado che assumerà il ruolo di segretario del poli-comune, mentre gli altri segretari assumeranno il ruolo di vicesegretari sino alla loro collocazione in altro Comune o poli-comune. Il verbale deve contenere l'esplicita accettazione dell'incarico da parte del neo sindaco, dei nei vicesindaci e della nuova giunta municipale.
4.6
- In caso di mancata accettazione dell'incarico da parte del sindaco,
dei vicesindaco e della nuova Giunta il Prefetto delega i poteri
commissariali ad una giunta tecnica costituita dai segretari comunali
diretta dal segretario più alto in grado ovvero con maggiore
anzianità di servizio.
4.7 - La nuova amministrazione del poli-comune, costituita ai sensi dei suddetti commi, rimane in carica sino a nuove elezioni.
art.
5 - disposizioni statutarie definitive del poli-comune
Il
consiglio Comunale del poli-comune di prima elezione ha il compito di
redigere lo statuto del poli-comune.
E'
fatto obbligo al poli-comune di prendere atto delle seguenti
disposizioni:
- Il poli-comune dovrà essere amministrato da un solo sindaco eletto.
- il poli-comune dovrà avere un solo consiglio poli-comunale composto da un membro ogni trecento abitanti, con arrotondamento all'unità superiore.
- per ogni comune componente dovrà essere eletto un vicesindaco residente nel comune da almeno 5 anni, avente il ruolo di conoscitore dei problemi territoriali locali e di raccordo locale tra amministrazione e cittadini.
- i candidati alla carica di sindaco devono presentare pubblicamente la lista dei vicesindaco durante la campagna elettorale.
- in caso di dimissioni di un vicesindaco il sindaco nomina un suo sostituto che risponda ai requisiti del punto 3
- le dimissioni di uno o più vicesindaco non comporta la caduta della amministrazione comunale a meno che il sindaco non riesca entro tre mesi a nominare i sostituti.
- la giunta poli-comunale è composta dal sindaco, dai vicesindaco e da eventuali assessori di nomina fiduciaria del sindaco.
- gli edifici ed i beni immobili di proprietà dei comuni entrano a far parte del demanio indisponibile del poli-comune per almeno 30 anni. Successivamente potranno essere trasferiti al demanio disponibile.
- gli uffici poli-comunali a diretto contatto con il cittadino, quali l'ufficio protocollo, relazioni con il pubblico, anagrafe, stato civile, ufficio tecnico ed urbanistica, dovranno rimanere nelle attuali sedi comunali, eventualmente come uffici decentrati, e rimanere aperti per almeno tre giorni settimanali al fine di mantenere un buon livello di servizio locale al cittadino.
art
6 - adempimenti finali
Controllata
e verificata la puntuale istituzione dei poli-comuni su tutto il
territorio nazionale, la Commissione di cui all'art. 1 da avvio alla
fase di cui al seguente CAPO 3, proponendo un decreto legge da
ratificare mediante legge.
CAPO
3 - della soppressione delle amministrazioni provinciali
art
1 - sospensione dalle funzioni delle Giunte e dei Consigli delle
Amministrazioni Provinciali
1.1
- Le Giunte, i Consigli e qualsivoglia organo eletto a dirigere le
Amministrazioni provinciali perdono di valore legale con effetto
immediato.
1.2
- I membri appartenenti a tali Organi aboliti non possono più
accedere all'interno degli edifici degli Enti e perdono con effetto
immediato ogni forma di compenso. Il loro stipendio del mese in corso
è erogato per intero.
1.3
- Il Segretario dell'Ente, ovvero il massimo Dirigente in grado,
assume funzioni di comando e controlla che nessun politico destituito
entri all'interno delle sedi dell'ente da sopprimere, se necessario
con l'ausilio delle Forze dell' Ordine.
1.4
- Il Comandante la stazione dei Carabinieri competente per territorio
ha il dovere di fornire uomini e mezzi su richiesta del Segretario o
del massimo Dirigente.
1.5
- La mancata ottemperanza alle disposizioni suddette comporta il
licenziamento in tronco del Segretario e la nomina da parte del
Prefetto di un suo sostituto.
1.6
- I Segretari generali delle Amministrazioni provinciali da
sopprimere, entro 15 giorni consecutivi dalla promulgazione del
decreto legge di cui all'art. 6 del capo 2, comunicano mediante fax
al Prefetto competente per territorio:
- i nomi di coloro che, eletti o nominati per via politica, hanno amministrato o gestito a qualsiasi titolo l'ente, destituiti dalla presente legge
- i nomi dei Comuni e dei relativi Sindaci che insistono sul territorio provinciale
- i nomi dei dipendenti dell'Ente da sopprimere organizzati, ufficio per ufficio per via gerarchica, con i relativi livelli funzionali, i relativi stipendi ed i titoli abilitativi che hanno portato alla loro assunzione e alla loro carriera. Tale disposizione vale anche per lo stesso Segretario o massimo dirigente.
- l'elenco dei beni immobili di proprietà dell'ente da sopprimere con i riferimenti catastali
- l'elenco dei beni mobili di proprietà dell'Ente da sopprimere
1.8
- Tutti i dipendenti degli enti da sopprimere, compreso il
Segretario, entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, devono comunicare al Segretario stesso dell'ente tre
sedi municipali, in ordine di preferenza, in cui desiderano essere
trasferiti.
1.9.
- Il Segretario che, per qualsivoglia motivo, non adempie nei tempi
prescritti alle disposizioni della presente Legge è condannato alla
sanzione di euro 50.000 ed al licenziamento in tronco, alla
sospensione da ogni funzione pubblica a vita e sostituito da un
Commissario prefettizio.
art.
2 - nomina dei commissari ad acta dei Comuni e delle Regioni
2.1
- Tutte le Giunte Municipali dei Comuni e tutte le Giunte regionali
d'Italia, entro 15 giorni consecutivi dall'entrata in vigore del
decreto legge di cui all'art. 6 del capo 2, devono nominare,
mediante delibera di Giunta immediatamente esecutiva, un commissario
ad acta ed un suo eventuale sostituito.
Il
sostituto subentra in caso di grave impedimento del commissario ad
acta, certificato da un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri
competente per territorio.
2.2
- Il Commissario ad acta ha ruolo di pubblico ufficiale e la sua
volontà e potestà decisionale vincola il Comune e la regione per
sempre nel processo di riordino amministrativo di cui alla presente
legge.
La
delibera deve riportare l'esplicita e sottoscritta accettazione
dell'incarico del commissario ad acta nominato.
Il
Commissario ad acta elegge esplicitamente il proprio domicilio nella
sede o casa municipale, ovvero nella sede regionale.
2.3
- La nomina del Commissario ad acta, e del sostituto, è trasmessa
immediatamente dal Segretario Comunale e dal segretario regionale al
Prefetto competente per territorio .
In
caso di mancata individuazione del Commissario ad acta da parte della
Giunta, i Sindaci e i Governatori regionali sono, per forza di legge,
Commissari ad acta.
2.4
- I membri delle Giunte municipali e regionali ed i Segretari
comunali e regionali inadempienti sono puniti con la sanzione di euro
50 mila e la sospensione di ogni funzione ed incarico pubblico per il
resto della vita. In tal caso il Comune viene immediatamente
commissariato dal Prefetto che diviene Commissario ad acta.
art
. 3 - adempimenti prefettizi
3.1
- Il Prefetto competente per territorio, o suoi sostituti
espressamente nominati con decreto prefettizio, controllano
giornalmente e stimolano gli interessati al rispetto delle
disposizioni di cui alla presente legge, comunicano, facendo da
tramite, alla Commissione di Controllo di cui all'art. 1 lo stato
delle procedure.
3.2
- Entro 30 giorni consecutivi dall'entrata in vigore del decreto
legge di cui all'art. 6 del capo 2, il Prefetto competente per
territorio, o il suo sostituto, convoca in riunione di prima sessione
i commissari ad acta comunali e regionali competenti per territorio
provinciale, al fine di:
- decidere la spartizione dei beni mobili appartenenti all'ente soppresso tra i Comuni interessati e la Regione
- decidere la presa in carico nei ruoli dei Comuni dei dipendenti dell'ente soppresso, tenendo onto, ove possibile, delle preferenze espresse dai dipendenti stessi.
3.3
- Il patrimonio immobiliare dell'ente soppresso viene trasferito al
Comune su cui è ubicato il bene e trasferito al demanio
indisponibile del Comune stesso.
In
particolare le strade ex provinciali sono prese in carico dai Comuni
e denominate " strade intercomunali" . Ciascun Comune è
competente e responsabile del proprio tratto. Le varianti sostanziali
al tracciato delle strade intercomunali (ex provinciali) sono
possibili solo con l'approvazione dei comuni limitrofi interessati a
quella strada.
3.4
Gli edifici ove sono ubicate le sedi delle ex provincie diventano
sedi decentrate delle regioni.
La
nuda proprietà di tali edifici è trasferita al Comune.
I
Comuni concedono in comodato d'uso gratuito alla regione gli edifici
giudicati indispensabili come sedi decentrate regionali, ad
insindacabile giudizio del Commissario ad acta regionale.
La
Regione ha l'obbligo della loro manutenzione.
Il
segretario generale della ex Provincia assume il ruolo di dirigente
della sede decentrata come Segretario capo.
3.5
- I Commissari ad acta hanno il dovere di presenza gratuita. La loro
assenza non giustificata da un Ufficiale dei Carabinieri, è punita
con la sanzione di euro 50 mila.
3.6
- L'assenza di cinque commissari ad acta comunali non inficia la
validità della riunione ed equivale a silenzio-assenzo da parte
dell'ente relativo.
3.7
- Dei passaggi suddetti devono essere redatti appositi verbali a cura
del Prefetto, o suo sostituto, con l'ausilio del Segretario della ex
provincia in qualità di verbalizzante.
In
particolare dovranno essere stilati gli elenchi dei beni immobili e
mobili e del personale dipendente trasferito ai singoli Comuni ed
alla Regione.
Gli
elenchi dovranno essere conservati per 20 anni nel Comune, nella
Regione e nella sede prefettizia e presso il Ministero della
funzione pubblica.
3.8
- Decorse inutilmente le tre riunioni a cadenza settimanale, senza
che vi sia stato un accordo sulle ripartizioni di cui sopra, decide
il Prefetto, mediante decreto prefettizio, a suo insindacabile
giudizio, ripartendo i valori dei beni mobili ed il personale, in
modo approssimativo, per metà alla regione e per metà ai Comuni in
proporzione al numero di abitanti di ciascuno.
3.9
- I comuni e le regioni hanno l'obbligo di prendere atto ed accettare
o l'accordo in sede di riunione o la decisione prefettizia, mediante
delibera di Giunta, decisione che deve essere comunicata anche alla
Commissione di Controllo ministeriale.
3.10
- I Prefetti che non adempiono alla presente legge sono licenziati in
tronco e inibiti da ogni funzione pubblica. In tal caso viene
nominato dal Ministro dell'Interno quale Prefetto pro-tempore un
Ufficiale Superiore dell'Arma dei Carabinieri.
art
4 - risoluzione del contenzioso giudiziario
4.1
- Il Segretario della ex Amministrazione provinciale da sopprimere
comunica entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge
al Prefetto ed ai Commissari comunali e regionali ad acta i
contenziosi di tipo giudiziario ed amministrativo che l'Ente stesso
ha nei confronti di terzi.
4.2
- Il Prefetto è nominato Giudice mediatore ad acta, convoca le parti
in causa e tenta una soluzione bonaria della vertenza. Il Prefetto
comunica altresì i termini di tali contenziosi alla Commissione di
controllo governativa di cui all'art. 1.
4.3
- La Commissione di controllo propone soluzioni in merito al
contenzioso, anche in deroga a leggi precedenti, da ratificare con
decreto legge.
4.4
- Qualora il contenzioso persista, e la controparte dell'ente da
sopprimere non accetti né la proposta prefettizia né la proposta
della Commissione di Controllo, ma decida la prosecuzione del
contenzioso per via giurisdizionale, la controparte pubblica diviene
la Regione.
Nel
caso in cui il contenzioso riguardi un bene immobile la controparte
è il Comune o l'insieme dei Comuni che sono subentrati all'ente
soppresso nella proprietà del bene immobile.
L'onere
del contenzioso per l'insieme dei Comuni è ripartito in proporzione
al numero di abitanti di ciascun comune residenti al momento
dell'entrata in vigore della presente legge.
art.
5 - attribuzione delle competenze delle Amministrazioni provinciali
soppresse
Le
Competenze delegate dalle Amministrazioni regionali alle
Amministrazioni provinciali ritornano alle regioni.
Le
competenze riguardanti la gestione dei beni immobili trasferiti ai
Comuni spettano ai Comuni.
Ogni
altra competenza passa alle Amministrazioni Regionali sino
all'entrata in vigore delle norme di cui ai capi seguenti sulla
ripartizione della sovranità popolare.
art.
6 - ripartizione delle entrate
Le
entrate delle Amministrazioni provinciali soppresse sono così
ripartite:
- qualora provengano da beni immobili sono attribuite al Comune ove l'immobile è ubicato
- qualora provengano da beni mobili sono attribuite all'Ente che ha ricevuto il bene in base alle disposizioni suddette
- i trasferimenti regionali rimangono alle regioni
- i trasferimenti provenienti da ogni altro ente, Stato compreso, sono ripartiti tra i Comuni in base al numero di abitanti al momento dell'entrata in vigore della presente Legge.
art.
7 - ripartizione delle uscite e delle obbligazioni pregresse.
7.1
- Le uscite e le obbligazioni pregresse delle Amministrazioni
provinciali soppresse sono così ripartite:
- qualora provengano da beni mobili ed immobili, ovvero da appalti riguardanti beni materiali, sono di spettanza dell' Ente o degli enti che hanno ricevuto il bene, eventualmente in proporzione al vantaggio che ciascun ente ne riceve.
- qualora provengano da obbligazioni pregresse su beni non materiali sono di competenza della regione
Il
mandato di pagamento, redatto dal Segretario dell'ente soppresso,
deve essere sancito e autorizzato mediante decreto prefettizio. Tali
mandati di pagamento devono essere conservati in copia presso la sede
prefettizia e presso la Commissione ministeriale di cui all'art. 1
per 20 anni.
7.3
- Eventuali ulteriori giacenze di liquidità sono ripartite tra i
Comuni in proporzione al numero di abitanti.
art
11 - adempimenti finali
Controllata
e verificata la puntuale soppressione Amministrazioni provinciali su
tutto il territorio nazionale, la Commissione di cui all'art. 1 da
avvio alla fase di cui al seguente CAPO 4, proponendo un decreto
legge da ratificare mediante DPR.
CAPO
4 - dell'accorpamento delle regioni
art
1 - Le regioni hanno facoltà di accorparsi tra di loro per
raggiungere i propri obiettivi economici e istituzionali a
condizione che i loro territori siano confinanti.
Le
regioni che si accorpano sono denominate Poli-regioni.
art
2- L'accorpamento deve avvenire previo referendum popolare che
preveda il raggiungimento della maggioranza assoluta dei votanti in
ciascuna regione interessata dall'accorpamento.
Il
referendum può essere proposto da qualunque associazione previa
raccolta di firme non inferiore al 10 per cento in ciascuna delle
regioni interessate.
art.
3 - La poli-regione deve rimanere in vita per almeno 30 anni e può
essere sciolta mediante referendum popolare che raggiunga il quorum
dei 2/3 dei votanti in almeno un regione.
Per
l'eventuale ricostituzione devono trascorrere almeno altri 30 anni
dallo scioglimento.
CAPO
5 - delle funzioni e delle competenze dei Comuni e dei Poli-comuni
art. 1 - generalità
I
Comuni e poli-comuni hanno competenza:
- nella gestione locale del territorio per tutte quelle attività che non compromettono interessi legittimi di altre popolazioni confinanti
- nei servizi di base al cittadino di tipo civile, politico, culturale, lavorativo e assistenziale
In
particolare i Comuni hanno competenza nei seguenti settori di
intervento sul territorio:
- gestione dei corpi idrici superficiali il cui bacino si estende interamente sul territorio comunale con particolare riguardo a:
- costruzione e manutenzione di difese spondali e briglie
- manutenzione ripariale
- centrali idroelettriche ad acqua fluente con invaso di compensazione e carico inferiore a 10 mila mc
- captazioni di sorgenti a scopo potabile con restituzione del 50 % della portata e relativi acquedotti
- captazione di piccole sorgenti che non contribuiscono a portate in alveo nei periodi di magra
- utilizzo della risorsa idrica di origine meteorica, nei limiti di regole civilistiche a tutela delle popolazioni a valle
- pesca e allevamenti ittici
- costruzione di laghetti con capienza inferiore 100 mila mc
- bonifiche e riconsolidamento di versanti soggetti a movimenti franosi e attività di tutela idrogeologica
- costruzione e gestione della viabilità locale e delle vie secondarie di comunicazione ad in particolare le strade comunali ed ex provinciali
- attività edilizia e controlli antisismici
- uso del suolo e sfruttamento del sottosuolo,
- impatto ambientale, forme di inquinamento limitato al territorio municipale.
- costruzione, gestione e manutenzione delle linee elettriche in media e bassa tensione e delle cabine primarie di interfaccia con l'alta tensione, secondo le specifiche tecniche nazionali
- costruzione e autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonte solare
- costruzione e autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonte eolica la cui distanza dai confini comunali sia superiore a 10 volte l'altezza della torre eolica
- costruzione e autorizzazioni di impianti di produzione energia da biomasse e biocarburanti di potenza inferiore ad 1 MW al focolare
- energia geotermica
- sistemi di accumulo dell'energia e reti elettriche intelligenti
- gestione del ciclo dei rifiuti secondo principi tecnici stabiliti a livello nazionale
- gestione degli edifici pubblici, degli edifici ospitanti le scuole dell'obbligo e materne, dei tribunali per la giustizia civile di primo grado,
- .................
I
Comuni hanno inoltre competenze nei servizi al cittadino ed in
particolare:
- anagrafe e stato civile
- servizi elettorali
- organizzazione della giustizia civile di primo grado riguardante il contenzioso interno al territorio comunale
- polizia urbana
- diritto/dovere al lavoro, cantieri di lavoro temporanei e servitù lavorative
- immigrazione e ospitalità dei non residenti
- servizi sociali, scuole materne, residenze protette per anziani e solidarietà
- protezione civile e volontariato
- turismo
- cultura e tradizioni locali
- trasporti pubblici locali e gestione del traffico locale
- igiene dei servizi pubblici, dei luoghi di lavoro e delle abitazioni.
- servizi tecnici erariali, catasto terreni e fabbricati
- servizio notarile in materia di contratti patrimoniali e statuti societari
- autorizzazioni in materia di attività economiche e imprenditoriali
- .........................
Il
Comune ha le seguenti competenze statutarie :
- dotarsi di un proprio statuto e di regole interne nel rispetto delle leggi nazionali e regionali
- fiscalità comunale nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali, al fine di provvedere al proprio sostentamento ed organizzazione senza pesare su cittadini di altri Comuni
- fiscalità riguardante il patrimonio immobiliare
- fiscalità su locali pubblici
- fiscalità su attività economiche nei limiti delle leggi nazionali
- gestione delle zone di confine con altri Comuni mediante accordi bilaterali, escludendo l'intervento dell'ente superiore.
- potestà in materia accorpamento con altri comuni e gestione comune di beni e servizi
- .................
5.1
- Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
a)
alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli
adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva
militare e di statistica;
b)
alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai
regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
c)
allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d)
alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e
l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
5.2
- Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato
e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto,
ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
5.3
- In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con
l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di
circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità
dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché,
d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli
uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti
di cui al comma 5.2.
5.4
- Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 5.2 è rivolta a persone
determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco
può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza
pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
5.5
- Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al
presente articolo.
5.6
- Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto
può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei
servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie
interessanti altri servizi di carattere generale.
5.7
- Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai
compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un
commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
Alle
spese per il commissario provvede l'ente interessato.
5.8
- Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il
prefetto provvede con propria ordinanza.
CAPO 6 - delle funzioni
e delle competenze delle regioni
art.
1 - generalità
Le
regioni e poli-regioni hanno competenza:
- gestione del territorio, del mare e dell'aria che comportano interessi sovra comunali e non compromettono interessi legittimi di alte regioni confinanti
- servizi evoluti e sovra comunali al cittadino
In
particolare le regioni hanno competenza nei seguenti settori di
intervento sul territorio:
- gestione delle aste dei principali corpi idrici superficiali il cui bacino si estende su più Comuni e interamente sul territorio regionale con particolare riguardo a:
- costruzione e manutenzione di difese spondali e briglie
- manutenzione ripariale
- centrali idroelettriche ad acqua fluente con invaso di compensazione e carico superiore a 10 mila mc su qualsivoglia corpo idrico, anche di competenza Comunale.
- centrali idroelettriche e invasi sulle aste principali dei fiumi di competenza non comunale
- utilizzo della risorsa idrica di origine meteorica, nei limiti di regole civilistiche a tutela delle popolazioni a valle, con invasi artificiali
- pesca e allevamenti ittici nei fiumi di competenza
- costruzione di laghi con capienza superiore 100 mila mc
- bonifiche e riconsolidamento di versanti soggetti a movimenti franosi e attività di tutela idrogeologica nella fascia dei 300 m dai corpi idrici di propria competenza
- autorizzazione, costruzione e gestione della viabilità nazionale e internazionale
- ferrovie
- aeroporti
- porti, rotte navali nelle acque nazionali di propria competenza, difese delle coste e inquinamento marittimo
- telecomunicazioni via cavo e via etere nei limiti stabiliti dallo stato
- impatto ambientale e forme di inquinamento interessanti più Comuni
- gestione delle sostanze radioattive e fortemente pericolose per la salute
- costruzione, gestione e manutenzione delle linee elettriche in alta tensione e delle cabine di interfaccia con l'altissima tensione, secondo le specifiche tecniche nazionali
- costruzione e autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonte eolica la cui distanza dai confini comunali sia inferiore a 10 volte l'altezza della torre eolica
- costruzione e autorizzazioni di impianti di produzione energia da biomasse e biocarburanti di potenza superiore ad 1 MW al focolare
- energia elettrica da idrocarburi
- gestione del ciclo dei rifiuti speciali secondo principi tecnici stabiliti a livello nazionale e autorizzazioni di impianti e aziende specializzate nel riciclaggio dei rifiuti
- gestione degli edifici pubblici regionali, degli edifici ospitanti le scuole superiori e le università,
- gestione dei tribunali per la giustizia civile di secondo grado,
- attività di controllo sulle attività edilizie abusive e potere sanzionatorio nei confronti dei Comuni ove è presente l'abusivismo e il mancato rispetto delle norme sismiche e sul risparmio energetico
- attività di controllo sulla gestione degli uffici tecnici erariali comunali con potere sanzionatorio
- gestione del sistema ospedaliero e medicina di base
- diritto/dovere al lavoro, cantieri di lavoro temporanei e servitù lavorative
- apparati speciali di protezione civile, servizio antincendio e VVFF
- gestione delle calamità naturali e imposizione di tassa finalizzata a fondo di previdenza per gli stati di calamità naturale
- difesa dei prodotti tipici regionali e dei marchi di qualità
- turismo
- musei e difesa del patrimonio storico, artistico, monumentale, archeologico
- parchi naturali ed aree protette
- caccia ; pesca nei fiumi di sua competenza.
- pesca nelle acque marittime nazionali di competenza
- trasporti pubblici regionali e interregionali
- .................
La
regione ha le seguenti competenze statutarie :
- dotarsi di un proprio statuto e di regole interne nel rispetto delle leggi nazionali
- fiscalità regionale nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali, al fine di provvedere al proprio sostentamento ed organizzazione senza pesare su cittadini di altre regioni
- fiscalità riguardante il patrimonio immobiliare
- fiscalità sui redditi IRPEF e ILOR
- fiscalità su attività economiche nei limiti delle leggi nazionali
- gestione delle zone di confine con altre regioni mediante accordi bilaterali, escludendo l'intervento dell'ente superiore.
- potestà in materia accorpamento con altre regioni e gestione comune di beni e servizi
- .................
CAPO 6 - delle funzioni
e delle competenze dello Stato
art 1 - generalità
Lo stato, in alternativa l'Unione europea, ha
competenza nei settori che accomunano le regioni al fine di:
- condividere i principi fondamentali etici, civili, storici, giuridici, culturali
- provvedere alla sicurezza e alla difesa comune sia militare contro pericoli esterni sia contro la criminalità interna
- tutelare le attività economiche interne a livello internazionale e disciplinare gli scambi con l'estero
- politica estera
- coordinare le regioni e appianare il loro contenzioso mediante regole comuni
In particolare lo Stato ha competenza nei seguenti
settori:
- politica estera
- rapporti con l'Unione Europea
- immigrazione e diritto di asilo
- difesa e Forze armate; protezione dei confini nazionali
- sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- dogane, commercio estero e dazi doganali
- profilassi internazionale;
- moneta, sistema valutario, politica monetaria
- tutela del risparmio e mercati finanziari;
- tutela della concorrenza;
- sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- ordine pubblico e sicurezza interna,
- controllo sugli uffici comunali per la cittadinanza, stato civile e anagrafe
- leggi e codici nazionali e relative norme processuali e procedurali
- leggi penali e giustizia penale
- organi e forze di polizia
- sistema carcerario
- giustizia amministrativa
- supreme corti di giustizia
- tutela dei brevetti, diritti d'autore, opere dell'ingegno ed idee
- dignità e uguaglianza dei cittadini e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- norme sull'istruzione e uniformità delle materie d'insegnamento e dei metodi di valutazione degli allievi
- rapporti con le confessioni religiose
- competenza sui fiumi il cui corso si sviluppa su più regioni
- reti elettriche ad altissima tensione ed alta tensione se interessano più regioni
- metanodotti ed oleodotti
- sistemi di misure
- ricerca scientifica e culturale extra-universitaria
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