PIANO ENERGETICO
NAZIONALE e di riordino urbanistico
GENERALITA'
art. 1
- scopo
La presente Legge ha lo
scopo di definire le linee guida e gli indirizzi tecnici,
programmatici ed economici finalizzati all'approvvigionamento
energetico dell'Italia.
art. 2
- legge prioritaria nazionale
La presente Legge é
OBIETTIVO PRIORITARIO NAZIONALE .
Ogni altra Legge, norma,
delibera o qualsivoglia atto di qualsivoglia Ente Pubblico o di
diritto pubblico in contrasto con la presente Legge è da ritenersi
nullo o inefficace ai fini delle questioni di approvvigionamento
energetico di seguito stabilite.
art. 3
- punizione degli atti ostruzionistici
Ogni atto
ostruzionistico, omissivo ed in contrasto con la presente Legge da
parte di Amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti della
Pubblica Amministrazione si configura come reato di forzata consegna,
abuso di atti d'ufficio, danneggiamento erariale dello Stato ed è
punito con il licenziamento, salvo eventuale indennizzo civilistico
per i danni allo Stato ed ai Cittadini interessati.
art. 4
- principio di autarchia
Il criterio generale a
cui si ispira il presente piano energetico é quello di pervenire
all'autarchia energetica nazionale da fonte alternativa e
rinnovabile, mediante lo sfruttamento delle risorse diffuse nel
territorio.
Ciascuna Comunità locale
dovrà individuare nel proprio territorio le risorse energetiche e
provvedere ad un piano compatibile con l'ambiente atto a consentirne
lo sfruttamento.
RETE ELETTRICA NAZIONALE
art 5 -
schema giuridico-funzionale della rete
La rete elettrica
nazionale dovrà essere schematicamente composta dalle seguenti
componenti:
a) linee ad altissima
tensione AAT di 450.000 V , di competenza esclusiva dello Stato,
tramite la società Terna Spa. E' auspicabile che ogni regione sia
attraversata da un tratto di linea AAT.
Il Presidente del
Consiglio ha facoltà, mediante proprio decreto, di imporre a
qualsivoglia regione il transito di un tratto di linea AAT sino ad
una lunghezza pari alla massima dimensione in pianta della regione,
pena il distacco della regione dal sistema elettrico nazionale.
b) a fianco della linea
AAT , in punti idonei e strategici per ciascuna regione, saranno
ubicate le cabine primarie di trasformazione, per l'abbassamento
della tensione a 150.000 V . Da tali cabine si dirameranno le linee
in alta tensione AT a 150 KV, di competenza delle Regioni. E'
auspicabile che ogni Comune sia attraversato da un tratto di linea
AT.
Il Governatore regionale
ha facoltà, mediante proprio decreto, di imporre a qualsivoglia
Comune il transito di un tratto di linea AT sino ad una lunghezza
pari alla massima dimensione in pianta del Comune, pena il distacco
del Comune dal sistema elettrico nazionale.
c) a fianco delle linee
AT, in punti idonei e strategici per ciascun Comune, saranno ubicate
le cabine secondarie di trasformazione per l'abbassamento della
tensione a 20.000 V . Da tali cabine si dirameranno le linee in media
tensione MT a 20 KV, di competenza esclusiva dei Comuni. E'
auspicabile che ogni Comune sia attraversato da vari tratti di linee
MT o reti MT.
Le reti MT possono essere
gestite in associazione da più Comuni, secondo le regole
civilistiche sulle comproprietà, e condivise, in modo da ottimizzare
lo sfruttamento delle risorse.
d) a fianco delle linee
MT, in punti idonei e strategici per ciascun Comune, saranno ubicate
le cabine terziarie di trasformazione per l'abbassamento della
tensione trifase a 400 V . Da tali cabine si dirameranno le linee in
bassa tensione BT a 400 V trifase e 230 V monofase, di competenza
esclusiva dei Comuni.
E' data facoltà ad ogni
Regione e ad ogni Comune di disciplinare con proprio regolamento la
gestione e autorizzazione delle linee elettriche di propria
competenza, ferme restanti le normative tecniche stabilite dall' AEEG
e dal CEI
Ciascuna cabina di
trasformazione, di qualsiasi livello, dovrà essere dotata di gruppi
di misura dell'energia sia in prelievo che in immissione.
art. 6 - aliquote
addizionali IVA
Le reti di cui ai
precedenti punti c) e d) ovvero le reti MT e BT devono tendere
all'autarchia, ovvero diventare dei sistemi energeticamente
autosufficienti da fonte alternativa e rinnovabile.
L'energia in prelievo Ep
nella cabina di trasformazione secondaria sarà tassata con aliquota
IVA addizionale, in aggiunta all'aliquota base, secondo una
formulazione matematica di tipo quadratico ( bassa per piccoli
prelievi e molto alta per grandi prelievi) ovvero :
Aliquota IVA addizionale
= a x Ep^2 con a parametro definito annualmente con decreto ministeriale
Tale prelievo fiscale
sarà a carico della popolazione sottesa, in proporzione ai consumi
di ciascun utente.
Il prelievo fiscale Ep
sarà utilizzato per le ricerca in materie energetiche.
Le reti di cui al
precedente punto b) ovvero le reti AT devono tendere all'autarchia,
ovvero diventare dei sistemi energeticamente autosufficienti da fonte
alternativa e rinnovabile.
L'energia in prelievo Ep1
sarà tassata con ulteriore aliquota IVA addizionale, in aggiunta all'aliquota
base, secondo una formulazione matematica di tipo quadratico ( bassa
per piccoli prelievi e molto alta per grandi prelievi). ovvero:
ulteriore aliquota IVA addizionale = b x Ep1 ^ 2 con b
parametro definito annualmente con decreto ministeriale.
Tale prelievo fiscale
sarà a carico della popolazione sottesa, in proporzione ai consumi
di ciascun utente.
Il prelievo fiscale Ep1
sarà utilizzato per le ricerca in materie energetiche.
Art. 7 - reti
intelligenti
Ogni Comune,
eventualmente associato a Comuni limitrofi, dovrà porre in atto
tutte le misure necessarie per arrivare all'autarchia energetica,
allo scopo di ridurre l'addizionale IVA sull'energia in prelievo Ep
per i propri Cittadini.
Ogni Regione,
eventualmente associata a Regioni limitrofe, dovrà porre in atto
tutte le misure necessarie per arrivare all'autarchia energetica,
allo scopo di ridurre l'addizionale IVA sull'energia in prelievo Ep1
per i propri Cittadini.
In particolare, al fine
di ridurre l'imponibile IVA addizionale Ep ed Ep1 , sarà necessario
dotare le reti di appropriati sistemi di produzione e di accumulo
dell'energia in modo da regolarizzare le produzioni energetiche e
offrire energia alla rete commisurata alla richiesta delle utenze in
ciascun attimo della giornata.
Metodi di accumulo dell'energia:
1) --- bacini idroelettrici (se
possibile due bacini, uno di monte e uno di valle) utilizzabili anche come riserva di acqua per l'agricoltura
2) --- accumulatori chimici (utilizzabili contestualemente anche per la locomozione)3) --- super-capacitori
4) --- super volani
5) --- biomasse (migliore coltivazione dei boschi)
6) --- solare a concentrazione o termodinamico
7) --- bio carburanti (soprattutto bio metano da scarti organici)
8) --- tecnologia dell'idrogeno
9) --- tecnologia dei gas compressi
COMPETENZE
Art. 8 - competenze sulle
linee elettriche
Le linee e reti a MT e BT
esistenti saranno cedute ai Comuni.
Ogni competenza
gestionale e autorizzativa in materia di reti MT e BT è attribuita
solo ed esclusivamente alle Giunte Comunali. Ogni norma contraria è
da ritenere abrogata ed inefficace.
I Comuni potranno gestire
le linee MT e BT sia in modo diretto sia appaltando a ditte
specializzate.
Le linee e reti AT
esistenti saranno cedute alle regioni.
Ogni competenza
gestionale e autorizzativa in materia di AT è attribuita solo ed
esclusivamente alle Giunte Regionali. Ogni norma contraria è da
ritenere abrogata ed inefficace.
I Comuni potranno gestire
le linee AT sia in modo diretto sia appaltando a ditte specializzate.
Art 9 ) - sfruttamento
delle risorse idroelettriche.
a) competenza dei Comuni
E' competenza esclusiva
dei Comuni lo sfruttamento di risorse idriche a scopo idroelettrico
di torrenti e corpi idrici interamente ubicati nel territorio
comunale. Qualora un corpo idrico interessi un massimo di tre Comuni,
questi potranno consorziarsi per il suo sfruttamento a scopo
idroelettrico.
E' vietata
l'intromissione di qualsiasi altro ente nella materia sopra
descritta, fatto salvo le competenze delle Soprintendenze per la sola
tutela del patrimonio Storico, artistico, monumentale e archeologico.
La tutela dell'ambiente e
del paesaggio in materia idroelettrica è competenza esclusiva della
Giunta Comunale.
Il gestore dell'impianto
idroelettrico ha l'obbligo di mantenere le opere di difesa fluviale
nel tratto interessato dalla centrale idroelettrica e per m 1000 a
monte della derivazione e m 100 a valle della restituzione delle
portate.
E' Competenza dei Comuni
la costruzione di invasi artificiali di capienza inferiore a 200.000
mc con altezza della diga non superiore a m 10.
b) competenza delle regioni
E' competenza esclusiva
delle Regioni lo sfruttamento di risorse idriche a scopo
idroelettrico delle aste principali di :
-- fiumi ubicati sul
territorio regionale,
-- corpi idrici ubicati
su più di tre Comuni
-- affluenti principali
interamente ubicati nel territorio regionale.
Qualora un corpo idrico
interessi un massimo di due regioni, queste potranno consorziarsi per
il suo sfruttamento a scopo idroelettrico.
E' vietata
l'intromissione di qualsiasi altro ente nella materia sopra
descritta, fatto salvo le competenze delle Soprintendenze per la
tutela del patrimonio Storico, artistico, monumentale e archeologico.
Il gestore dell'impianto
idroelettriche ha l'obbligo di mantenere le opere di difesa fluviale
nel tratto interessato dalla centrale idroelettrica e per m 1500 a
monte della derivazione e m 200 a valle della restituzione delle
portate.
E' Competenza delle
regioni la costruzione di invasi artificiali di capienza superiore a
200.000 mc e inferiore a 2.000.000 mc con altezza della diga non
superiore a m 20, fatta salva l'approvazione tecnica del Servizio
Dighe Italiano, Direzione Generale per le Dighe.
c) competenza dello Stato
Per invasi con
caratteristiche superiori competente è lo Stato.
art. 10) - sfruttamento
delle risorse solari
a) -- Lo sfruttamento
dell'energia solare, con qualsivoglia metodo di conversione, è
competenza esclusiva del Comune.
b) -- Qualora l'impianto
solare sia ubicato a terra e disti meno di 500 m dai confini comunali
è necessario il nullaosta del Comune confinante.
c) -- Al Comitato
Elettrotecnico Italiano CEI è demandato il compito di redigere
schemi elettrici elettrici unifilari, con relativo disciplinate
tecnico, per varie classi di potenza di impianti fotovoltaici.
Tali schemi dovranno
essere obbligatoriamente rispettati su tutto il territorio nazionale,
senza necessità di ulteriori progettazioni.
Le ditte costruttrici di
componentistica accreditano i loro componenti per ciascuna classe di
potenza presso appositi elenchi tenuti dal Gestore dei Servizi
Elettrici GSE .
L'impianto fotovoltaico
dovrà essere realizzato sotto la Direzione lavori di un Ingegnere
abilitato che dovrà redigere certificato di regolare esecuzione,
valido a tutti gli effetti come collaudo, su modello ministeriale
appositamente predisposto.
art 11 - sfruttamento
delle risorse eoliche
Lo sfruttamento
dell'energia eolica, con qualsivoglia metodo di conversione, è
competenza esclusiva del Comune.
Qualora l'impianto eolico
sia ubicato ad una distanza dai confini comunali inferiore a dieci
volte l'altezza massima raggiunta dalla macchina è necessario il
nullaosta del Comune confinante.
art 12 - sfruttamento di
biomasse e carburanti di provenienza biologica
l'utilizzo del territorio
per la produzione di biomasse e oli di origine biologica è
competenza del Comune che ha facoltà di auto-disciplinarsi.
E competenza del comune
la costruzione di centrali elettriche termiche con combustibile a
biomassa e bio carburanti della potenza elettrica nominale ai
morsetti del generatore sino a 1000 kW.
Per potenze superiori è
competente la regione.
art 13 - servitù
coattive, ius edificandi e variazioni catastali
E' fatto obbligo ai
proprietari dei terreni di consentire il transito di condotte e linee
per il trasporto di energia. Nessuno può opporsi a tali servitù
coattive.
I danno causato al fondo
dalla servitù deve essere indennizzato.
Il mancato accordo sul
danno non è motivo di ostacolo alla realizzazione dell'opera che
deve comunque essere realizzata.
La servitù deve essere
concordata tra le parti in modo da minimizzare il danno, nei limiti
del possibile e della funzionalità dell'opera.
In caso di disaccordo tra
le parti decide il Giudice entro mesi sei. La parte soccombente è
condannata al pagamento di tutte le spese processuali e al
risarcimento del danno patito dalla controparte.
La servitù è
ratificata mediante delibera di Giunta previo rogito stipulato dal
Segretario dell'Ente competente.
Lo "ius edificandi"
in materia di energia appartiene al Sindaco che lo esercita
nell'interessa della propria comunità.
I terreni ritenuti
idonei, compresi quelli per opere accessorie e complementari, possono
essere espropriati dal Sindaco a prezzo di mercato oppure presi in
affitto, per la durata dell'impianto, da gestori privati.
Eventuali rogiti sono
stipulati dal Segretario dell'Ente competente
L'affitto è corrisposto
con rate annuali posticipate al 30 dicembre.
Il compenso C per
l'affitto è stabilito con la seguente formula :
C = a ( Ra + Rd) dove:
Ra , Rd sono il reddito
agrario ed il reddito dominicale del suolo occupato
a = parametro stabilito
entro il 15 dicembre di ogni anno dal Comitato Interministeriale
prezzi in modo da compensare equamente il proprietario sulla scorta
dell'andamento dei prezzi agricoli e della qualità culturale del
terreno interessato.
L'importo suddetto è
aumentato del 50 % nel caso di coltivatore diretto o imprenditore
agricolo a titolo principale.
Le qualità culturali dei
terreni non devono subire variazioni catastali per effetto della
costruzione di impianti di produzione di energia da fonte
alternativa e rinnovabile.
E' fatto obblico l'introduzione topografica in mappa dei fabbricati ( tipo mappale)
art 14 - semplificazioni
in materia di autorizzazioni edilizie
Le cabine elettriche e
gli edifici tecnici a servizio di impianti di produzione di energia
da fonte alternativa e rinnovabile sono esenti da concessioni ed
autorizzazioni edilizie e dall'obbligo di denuncia ai sensi delle
normative antisismiche qualora siano rispettati tutti i seguenti
punti:
1- siano costituite dal
solo piano terra
2- abbiano cubatura
inferiore a 100 mc
3- altezza in gronda non
superiore a m 3
4- il progetto sia
firmato da ingegnere abilitato e l'edificio calcolato per zona
sismica di prima categoria ( S= 12) con il metodo delle tensioni
ammissibili depositato presso il Comune o i Comuni competenti.
I supporti e sostegni
metallici, le sotto strutture, le condotte idrauliche, i sostegni e
le linee elettriche sono esenti da calcolo statico. La sicurezza è
certificata da un Ingegnere abilitato mediante atto notorio.
Il Sindaco, sentito il
parere del capo ufficio tecnico comunale, ha il compito di
controllare il rispetto dei punti suddetti.
art 15) - impianti in
comproprietà
Oltre ad impianti di
produzione individuali é data facoltà di realizzare impianti di
produzione di energia da fonte alternativa e rinnovabile di tipo
collettivo, in associazione tra soggetti di qualunque natura
giuridica.
L'associazione è
regolata da uno statuto, redatto con rogito notarile o del Segretario
Comunale, depositato solo ed esclusivamente presso il Comune
competente per territorio, che individua in maniera esatta le quote
millesimali di proprietà associate a ciascun socio, a cui saranno
associate le quote millesimali di produzione di energia.
Il socio è individuato,
oltre che dai dati anagrafici o societari, dal codice fiscale seguito
dal segno + e da un numero d'ordine comunicato dal socio stesso.
art 16 - banca dati dei
prelievi e delle produzioni di energia elettrica
Ogni rete a MT e BT deve
essere gestita da un sistema informatico per il controllo dei
principi autarchici, ovvero per consentire la verifica che ciascun
soggetto utilizzatore della rete provveda a produrre in proprio
l'energia che consuma.
Il sistema informatico è
a carico dei Comuni che utilizzano la rete MT e BT. Il relativo
costo deve essere compensato da apposta tassa sull'energia in
prelievo ed immessa.
Ciascun soggetto utente
della rete, sia pubblico che privato, sia persona fisica che
giuridica, é caratterizzato da un codice fiscale cf.
Le utenze in prelievo,
ovvero i contatori in prelievo, per ciascun soggetto sono individuate
dal cf seguite dal segno - e da un numero d'ordine progressivo che
tiene conto del numero di utenze in prelievo di cui il soggetto
dispone.
Le utenze un immissione,
ovvero i contatori di impianti individuali e le quote millesimali di
impianti di tipo collettivo, sono caratterizzate dal cf seguite dal
segno + e da un numero d'ordine.
Per ciascun soggetto cf
si dovrà verificare mensilmente che la produzione di energia
compensi i consumi.
Eventuali maggiori
produzioni possono essere riscosse dal soggetto utente previa
trattenuta alla fonte di un'aliquota stabilita dai Comuni.
Tale trattenuta è
utilizzata dai Comuni per la conduzione e gestione della rete
elettrica di loro competenza ed eventualmente per altre esigenze di
natura energetica.
Le somme percepite non
sono ulteriormente tassabili e sono esenti dalla denuncia dei
redditi.
I consumi non coperti da
auto-produzioni devono essere pagati dal soggetto utente al Comune
secondo una tariffa imposta dal Comune stesso.
Sui consumi non coperti
da autoproduzione gravano le aliquote IVA base e le addizionali IVA
di competenza statale di cui all'art 6.
I Comuni hanno l'obbligo
di corrispondere eventuali pagamenti alla regione qualora il prelievo
misurato dal contatore di prelievo nella cabina secondaria sia
positivo. La regione determina a suo insindacabile giudizio il costo
dell'energia fornita alle reti MT.
La regione ha l'obbligo
di pagare ai Comuni l'energia immessa nella rete AT, misurata dal
corrispondente contatore della cabina secondaria, eventualmente
compensandola con i prelievi.
Le forniture di energia
da centrali elettriche non rinnovabili, immessa in rete per
compensare squilibri oppure per l'esportazione all'estero, è
scomputata dai conteggi suddetti e viene remunerata sulla base del
prezzo stabilito dall'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas -
AEEG
RISPARMIO ENERGETICO
DEGLI EDIFICI
art 17 - variazioni ai regolamenti urbanistici
Il risparmio energetico
negli edifici deve essere incentivato con atti dei Comuni che
consentano semplificazioni burocratiche e deroghe ai parametri
urbanistici.
E' comunque fatto obbligo
a tutti i Comuni e regioni di prendere atto ed applicare le
disposizioni di cui alla presente legge.
art 18 - ristrutturazione
edilizia
E' opportuno che il
patrimonio edilizio esistente venga riqualificato da un insieme
sistematico di opere, qualificate come ristrutturazione edilizia RE,
al fine di migliorarne sia il comportamento antisismico, adeguandolo
alla normativa in vigore, sia il comportamento termico, tendente al
fabbisogno minimale di edificio passivo, sia l'aspetto esteriore
tendente a migliorare il decoro urbano.
Potranno essere
riprogettate le facciate degli edifici non vincolati dalla
Soprintendenza mediante un insieme armonico di :
-- inserimento di
catene,
-- strutture verticali
esterne ed interne di rinforzo
-- serre solari,
-- giardini d'inverno,
-- chiusure a vetro e
materiali leggeri di balconi, terrazze e porticati
-- cappotto esterno di
qualsivoglia spessore,
-- rifacimento di
infissi e doppi infissi
-- inserimento di moduli
fotovoltaici o termici
-- copertura di tetti a
lastrico solare con strutture leggere a falda e moduli fotovoltaici
Qualora venga attivata la procedura RE e il sistema di riscaldamento preveda il totale abbandono di combustibili fossili, oli e distillati di qualunque provenienza, l'edificio gode delle seguenti facilitazioni e deroghe alle norme di qualunque tipo:
a) é consentita l'aumento di cubatura in ragione del 20 % di quella esistente
b) é consentito la riduzione della distanza dai confini a m 4,00
c) é consentita la demolizione e ricostruzione in loco con aumento della cubatura del 10 % senza oneri di concessione e urbanizzazione
art 19 - ristrutturazione
urbanistica
Qualora la procedura RE venga attuata in ampie zone urbane, comprendenti edifici su particelle catastali contiguie in numero non inferiore a dieci, si definisce di ristrutturazione urbanistica RU.
Qualora venga attivata la
procedura RU e il sistema di riscaldamento
preveda il totale abbandono di combustibili fossili, oli e
distillati di qualunque provenienza, l'edificio gode delle seguenti
facilitazioni e deroghe alle norme di qualunque tipo:
a) é consentita
l'aumento di cubatura in ragione del 20 % di quella esistente
b) é consentito la
riduzione della distanza dai confini a m 4,00
c) é consentita la
demolizione e ricostruzione in loco con aumento della cubatura del 10
% senza oneri di concessione e urbanizzazione
d) è consentito la
demolizione, senza ricostruzione in loco allo scopo di offrire spazi
aperti per parcheggi e verde pubblico, con recupero del volume
demolito in altra area, senza oneri di concessione e urbanizzazione
secondaria.
Sono dovuti gli oneri di urbanizzazione secondaria e parte della primaria, come sotto riportato.
I Comuni che
predispongono piani per la RU, mediante individuazione di aree per il
recupero dei volumi demoliti e non ricostruiti in loco, di cui al
punto d) del capoverso precedente, ricevono dallo Stato finanziamenti
per la costruzione delle opere primarie di urbanizzazione nelle zone
ristrutturate ed ampliate nella misura del 70 % delle spese
sostenute. Il rimanente 30 % è a carico dei Comuni e dei privati
interessati.
MOBILITA' AD EMISSIONI
INQUINANTI ZERO
art 20 - misure per
scoraggiare l'utilizzo di combustibili fossili
Il parco autovetture e
ciclomotori deve tendere a propulsioni ad emissioni inquinanti zero.
L'Iva dei mezzi di
locomozione con motore endotermico è aumentata gradualmente sino al
valore 100 % con decreto ministeriale annuale, fatta eccezione per i
mezzi di trasporto merci con portata superiore a 500 Kg , i mezzi ad
idrogeno, i mezzi delle forze dell'ordine e di soccorso.
L'Iva dei mezzi elettrici
è fissata al 5 %
E' fatto divieto di
vendita e di nuova immatricolazione di autovetture con motore diesel
a tutti i cittadini italiani a partire dalla data del 1 gennaio 2015.
I motori diesel sono
riservati esclusivamente al trasporto merci con capacità di carico
superiore a 400 Kg.
Le accise sui carburanti
di origine fossile sono aumentate con decreto ministeriale al fine di
scoraggiare l'uso di mezzi per il trasporto di persone ad emissioni
inquinanti.
art 21 - ulteriori misure
restrittive
E' fatto divieto di
circolazione a tutti i mezzi privati per il trasporto persone ad
emissioni inquinanti nei centri urbani con popolazione superiore a
1000 abitanti nei seguenti giorni:
-- per il 2014 prima
domenica del mese
-- per il 2015 prima e
seconda domenica del mese
-- per il 2016 prima,
seconda e terza domenica del mese
-- per il 2017 tutti i
giorni festivi
-- per il 2018 tutti i
giorni festivi e sabati
-- per il 2019 tutti i
giorni festivi, sabati e venerdì
-- per il 2020 tutti i
giorni festivi, sabati, venerdì e giovedì
-- per il 2021 e seguenti
tutti i giorni dell'anno
art 21 - misure atte a
favorire la trasformazione di veicoli esistenti
Qualunque soggetto,
avendone le capacità tecniche, può sostituire il motore a
combustione interna di una autovettura con motore elettrico
rispettando tutte le seguenti prescrizioni:
1) -- l'autovettura dovrà
essere dotata di scatola nera che memorizzi la velocità a cadenza di
almeno 3 secondi e mostri i dati su display
2) -- la velocità
massima non può superare 120 Km/h
3) - il peso a pieno
carico della vettura modificata non può superare il peso massimo
stabilito dal costruttore.
4) - l'autovettura dovrà
essere collaudata da Ingegnere meccanico abilitato su modello
ministeriale.
5) - il certificato di
collaudo deve essere allegato al libretto di circolazione e mostrato
su richiesta alle Forze dell'ordine
6) - è prevista la
revisione prima della messa su strada e successive revisioni
triennali presso le officine abilitate, con particolare riguardo
all'impianto frenante e gommatura.
art 22 - misure atte a
favorire la costruzione di veicoli elettrici
Qualunque Ditta meccanica
dotata di partita IVA e iscritta alla Camera di Commercio, industria
e artigianato ha facoltà di costruire e commercializzare mezzi di
locomozione a trazione elettrica.
Qualora il veicolo abbia
velocità massima tassativamente inferiore a 60 Km/h , pena la
confisca immediata, e rispetti gli ulteriori requisiti sotto
riportati è prevista una procedura semplificata per la messa su
strada.
Il mezzo deve inoltre
soddisfare ai seguenti ulteriori requisiti:
1 -- essere dotato di
scatola nera che registri la velocità con cadenza di almeno tre
secondi,
2 -- avere larghezza non
superiore a cm 120 e lunghezza non superiore a cm 350.
3 -- essere collaudato da
Ingegnere meccanico abilitato. Il certificato di collaudo è redatto
su modello ministeriale ed é valido in tutto e per tutto come
libretto di circolazione.
4 -- essere dotato di
idoneo impianto di frenatura che garantisca l'arresto a pieno carico
in m 60
5 -- essere dotato di
idoneo impianto di illuminazione
6 -- essere sottoposto a
revisione in officina abilita prima della messa su strada e subire
una revisione triennale
7) essere iscritto ad un
apposito registro tenuto dal Comune di residenza del proprietario. Il
Comune è altresì deputato al rilascio della targa secondo modello
ministeriale.
Gli atti di compravendita
dei veicoli suddetti sono atti privatistici redatti in tre copie
originali su modello ministeriale. Una Copia è depositata presso il
Comune di residenza dell'acquirente in occasione della richiesta
della targa. Una copia é allegata al collaudo di cui al precedente
punto 3
I veicoli che non
rispettano tutte le prescrizioni suddette dovranno essere omologati
secondo le normative in vigore.
art 23 - ulteriori misure
semplificative
I veicoli che hanno:
-- due o tre ruote,
-- velocità inferiore a
30 Km/h,
-- misure in pianta non
superiori a 80 cm di larghezza x 150 cm di lunghezza
-- impianto di
illuminazione notturno e di segnalazione acustica manuale
-- uno o due posti
passeggeri
non sono soggetti ad
alcun obbligo e possono circolare liberamente su strade urbane ed
extraurbane a due corsie
CONTRATTI DI LAVORO A
FAVORE DEI DISOCCUPATI E LORO INSERIMENTO NEI PROCESSI COSTRUTTIVI
PREVISTI DAL PRESENTE PIANO ENERGETICO
art 24 - leva
obbligatoria dei disoccupati
Tutti i disoccupati hanno
il dovere di collaborare alla buona riuscita del piano energetico
nazionale ed al raggiungimento della piena autarchia energetica.
Tutti i disoccupati
maschi ed abili al lavoro hanno il dovere di iscriversi in un
apposito registro di disoccupazione tenuto dal Comune con l'ausilio
di personale militare appositamente distaccato.
I termini sono stabiliti mediante decreto del ministero delle attività produttive
I renitenti a tale leva
lavorativa sono puniti con 5 anni di lavoro forzato presso il Comune.
L'Arma dei carabinieri ha
l'obbligo di verificare l'adempimento alla leva.
E data facoltà di
iscrizione al registro alle donne e a tutti coloro che, pur essendo
occupati, desiderano cambiare lavoro approfittando delle
opportunità sotto riportate .
art 25 - lavoro
dipendente degli iscritti al registro
Gli iscritti al registro, con priorità per i disoccupati obbligati all'iscrizione, possono essere impiegati in aziende che operano a qualsiasi titolo nel settore delle energie alternative e rinnovabili con uno stipendio di euro 1.700 mensili così ripartiti:
-- euro 200 per
assicurazione antinfortunistica INAIL
-- euro 500 per assegno
di sussistenza esentasse
-- euro 500 da
reinvestire obbligatoriamente in impianti di produzione di energia di
proprietà familiare,
-- euro 500 a discrezione
del lavoratore o per versamenti previdenziali o per ulteriore
guadagno tassato con ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 20 %
.
art 26 - lavoro in
cooperativa degli iscritti al registro
Gli iscritti al registro
che non sono assunti ai sensi dell'art 25 hanno obbligo di costituire
cooperative a tempo determinato allo scopo di realizzare il proprio
impianto di produzione di energia da fonte alternativa e rinnovabile.
Tali cooperative sono
costituite con atti informali su modello ministeriale con rogito del Segretario Comunale o suo delegato e registrate
presso il Comune ove hanno sede ed operano prevalentemente.
La Giunta Municipale
prende atto con propria delibera dell'avvenuta costituzione della
cooperativa e da mandato all'Ufficio ragioneria del Comune di
provvedere agli adempimenti previdenziali, assistenziali ed
assicurativi sotto riportati.
La cooperativa ha
l'obbligo di comprendere un impiegato di concetto, preferibilmente
con diploma o laurea in materie commerciali ed economiche, ogni 10
soci, da distaccare presso l'ufficio ragioneria del Comune come
personale di supporto.
Tali cooperative hanno
facoltà di costruire impianti di produzione di energia per conto
terzi. I proventi devono essere utilizzati :
-- 10 % per
assicurazione antinfortunistica
-- 30 % per assegno di
sussistenza esentasse
-- 30 % da reinvestire
obbligatoriamente in impianti di produzione di energia di proprietà
familiare,
-- 30 % a discrezione
del lavoratore o per versamenti previdenziali o per ulteriore
guadagno tassato con ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 20 %
.
Dopo che ciascun socio ha
realizzato un impianto di proprietà in grado di produrre 12.000
kWh/anno la cooperativa si deve sciogliere oppure trasformarsi in
azienda cooperativa ordinaria e procedere autonomamente dal Comune.
art 27 - prestito d'onore
Le cooperative di cui
all'art. 26 possono ricevere dallo stato un prestito d'onore per
l'acquisto delle componenti per la realizzazione di impianti
fotovoltaici in ragione di 10 kWp a socio con un massimo di euro
12.000 a socio.
La cooperativa deve
provvedere all'istallazione delle componenti con proprio lavoro.
Il prestito ha una
durata di 10 anni al tasso fisso del 2 %.
la mancata restituzione
del prestito comporta il lavoro forzato dei soci morosi in enti
pubblici per almeno mesi quindici ad orario sindacale.
Ad impianto realizzato
la cooperativa si deve sciogliere oppure trasformarsi in azienda
cooperativa ordinaria e procedere autonomamente.
art 28 - lavoro dei
pensionati
I pensionati abili al
lavoro hanno facoltà di costruire impianti di produzione di energia
per sé stessi e per i propri discendenti in linea retta,
associandosi in cooperativa come ai punti suddetti e
possono godere del
prestito d'onore di cui all'art. 27 garantito dalla cessione del
quinto della pensione.
E' obbligatoria la
copertura assicurativa INAIL
PROGETTI TECNICAMENTE E
GIURIDICAMENTE PERFETTI
art 29 - definizione
Ai fini degli obiettivi
previsti dalla presente legge si definiscono " progetti
tecnicamente e giuridicamente perfetti " i progetti nati e
sviluppati in ambiente universitario come sotto specificato.
Tali progetti, che vedono
la partecipazione e consulenza di docenti esperti nelle discipline
storico-archeologiche, ambientali, paesaggistiche, energetiche,
antinfortunistiche, strutturali, elettrotecniche sono considerati a
tutti gli effetti "progetti tecnicamente e giuridicamente
perfetti" e non necessitano di ulteriori approvazioni da parte
di qualsivoglia ente di diritto pubblico.
Per la loro realizzazione
é necessaria e sufficiente la volontà politica favorevole da
parte del Sindaco o del Governatore regionale o del Consiglio dei
Ministri, ciascuno per le proprie competenze sopra specificate.
art 30 - gruppi di lavoro
Le Facoltà Universitarie
di ingegneria, architettura, geologia ed archeologia organizzano
gruppi di lavoro, diretti e seguiti da docenti universitari nelle
rispettive discipline, con la partecipazione di giovani :
- laureandi ai fini della preparazione della tesi di laurea
- neo laureati nel tirocinio triennale abilitativo post universitario
- laureati volontari
- diplomati negli istituiti tecnici nel tirocinio triennale abilitativo post scolastico.
art 31 - ripartizione
dei compensi
I progetti tecnicamente e
giuridicamente perfetti, per i quali é stata espressa la volontà
politica favorevole sulla loro realizzazione, sono messi sul mercato
ad un prezzo equivalente alla tariffa professionale minima per
ingegneri ed architetti.
Gli introiti sono così
ripartiti:
- 60 % ai giovani laureandi, neo laureati, volontari e diplomati
- 20 % ai docenti organizzatori e supervisori
- 20 % alle facoltà interessate in rapporto ai rispettivi docenti che hanno partecipato
art 32 - specifiche
I gruppi di lavoro di cui
all'art. 30 sono organizzati:
- dalle facoltà di ingegneria per quanto riguarda la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica e ristrutturazione edilizia RE
- dalle facoltà di architettura per quanto riguarda la ristrutturazione urbanistica RU
PROGETTI PARTICOLARI COMPLESSI
art. 33 - definizione
Si definiscono progetti particolari complessi la
realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte
alternativa e rinnovabile di particolare complessità e costo,
aventi anche funzione sperimentale (progetti pilota) e di messa a
punto e sviluppo di tecnologie complesse interessanti vari settori di
applicazione.
art 34 - costituzioni di società
per l'attuazione dei progetti di cui all'art. 33 e
lo sfruttamento delle risorse connesse vengono costituite specifiche
società con quote sociali attribuite sia ad enti di diritto
pubbliche che privato ed in particolare:
- enti pubblici, con apporto di capitale, con l'intento di auto-produrre l'energia per le proprie esigenze strutturali in regime di scambio alla pari differito.
- aziende che dimostrino di possedere in prima persona e senza ricorrere a consociate o controllate le tecnologie e le competenze tecniche nelle varie discipline per l'attuazione del progetto. Tali aziende partecipano con lo scopo di auto-produrre l'energia per le proprie esigenze strutturali in regime di scambi alla pari differito, in assenza di profitto d'impresa, rimanendo depositarie delle conoscenze, esperienze e brevetti che da tali progetti pilota derivano
- privati cittadini che, con l'apporto dei loro capitali, desiderano acquisire piccole quote della società allo scopo di auto-produrre l'energia per le proprie esigenze.
art. 35 - campi di applicazione
I progetti particolari complessi riguardano in
particolare:
1) isole galleggianti per
l' utilizzo delle risorse energetiche marine, eoliche e ittiche
2) sfruttamento delle
risorse geotermiche e vulcaniche di superficie3) sfruttamento delle risorse geotermiche sottomarine
4) sfruttamento delle risorse eoliche di altissima quota mediante aquiloni pilotati.
Pure utopia oltre che macroscopici errori di concezione.
RispondiEliminaMa chi ve le suggerisce certe idee?
Viene da chiedersi dove ve le siete inventate.
L'Italico vizio delle domeniche a piedi non si perde. Non servono a nulla, tant'e' che e' la sola Italia a mantenerle vive per risparmiare chissa' che. In Francia dove il parco auto e' superiore a quello italiano ma esistono 16 centrali nucleari per 58 reattori, nessuna domenica a piedi.
Incredibile come vi vengono certe idee. Invece di guardare l'erba del vicino e copiare a quattro mani vi inventate di sana pianta regolamenti e piani che sanno di presa per i fondelli.
6) --- solare a concentrazione o termodinamico
RispondiEliminaIl solare, diceva il mio amico Franco Battaglia, non conviene nemmeno se i pannelli fv fossero gratuiti. Il motivo e' semplice: costa molto, viene prodotto attraverso processi che producono molta CO2, si utilizzano metalli pericolosi per l'ambiente tipo il cromo e l'arsenico, si deteriorano gia' a partire dal secondo anno e in meno di vent'anni perdono gran parte della performance e devono essere sostituiti. Minor vita ha il converter che, se tutto dovesse andar bene, va sostituito dopo 4/5 anni con punte di dieci per i modelli piu' costosi. Il solare funziona egregiamente solo per scaldare l'acqua sanitaria e per riscaldamento degli ambienti a tampone di altri esistenti.
7) --- bio carburanti (soprattutto bio metano da scarti organici)
I biocarburanti sono prodotti da coltivazioni specifiche agricole e non possono pervenire dagli scarti vegetali, in questo modo si riducono le gia' scarse disponibilita' territoriali italiche. Meglio coltivare in Africa e importare il combustibile verde in Italia ma a questo punto i costi salgono drammaticamente, a chi conviene?
8) --- tecnologia dell'idrogeno
L'estrazione dell'idrogeno si ottiene per elettrolisi. Il problema finora è stato quello di come estrarre idrogeno dall’acqua in maniera economicamente redditizia. L’idrolisi per esempio è il processo comunemente utilizzato per raccogliere idrogeno dall’acqua. Tuttavia e' necessaria piu' energia per liberare l’idrogeno che quella recuperata dall’uso del gas come combustibile. Dall'impianto piu' semplice a quello piu' complesso il sistema e' identico con qualche piccola differenza per quanto concerne l'immagazzinamento. Purtroppo l'idrogeno ha molti difetti, primo fra tutti la pericolosita' nel maneggiarlo, farlo esplodere e' semplicissimo e trasportarlo richiede veicoli adatti dai costi proibitivi. I grandi gruppi che stavano sperimentando l'implementazione hanno rinunciato. Vedremo in futuro ma non molto vicino. Sulla Terra è scarsamente presente allo stato libero o molecolare e deve quindi essere prodotto per i suoi vari usi. Studi per una utilizzazione come combustibile alternativo ne sono stati realizzati diversi, l'unico che funziona abbastanza e' come riserva di energia nelle pile a combustibile (fuel cell). Comunque anche il progetto ben avviato delle fuel cell a idrogeno e' stato per ora accantonato per gli stessi motivi sopra detti. Buone prospettive esistono per gli impianti che utilizzano il biossido di titanio per l'estrazione di idrogeno. Il biossido di titanio agisce come un fotocatalizzatore naturale che grazie alla luce ultravioletta agisce come catalizzatore per la reazione di idrolisi, riducendo la quantità di energia elettrica necessaria per la reazione chimica e per estrarre quindi l’idrogeno dall’acqua. vedremo gli sviluppi futuri dell'applicazione, per ora siamo solo alla sperimentazione.
9) --- tecnologia dei gas compressi
Mi sfugge completamente il significato e l'eventuale applicazione per immagazzinare o produrre energia.
Spiegazioni in merito sarebbero gradite.
Leggo: "In particolare, al fine di ridurre l'imponibile IVA addizionale Ep ed Ep1 , sarà necessario dotare le reti di appropriati sistemi di produzione e di accumulo dell'energia in modo da regolarizzare le produzioni energetiche e offrire energia alla rete commisurata alla richiesta delle utenze in ciascun attimo della giornata." Non ha senso, accumulo di energia come lo fate? Scavate un buco nel terreno e buttate dentro energia elettrica? Ma avete la benche' minima idea di come funziona un sistema elettrico? Ne dubito fortemente!!!
RispondiEliminaA seguire indicate una serie di metodi per l'accumulo dell';energia, non si capisce per quale motivo inserite le dighe che sono produttori di energia e non accumulatori, a meno che non pensiate di utilizzare l'energia prodotta con le rinnovabili (con costi superiori a quella prodotta con i sistemi attuali) per ricaricare i bacini di notte. Peccato che le rinnovabili non hanno un flusso produttivo costante ma sono soggette all'ambiente, di notte il sole difetta, il vento non soffia costantemente, le biomasse d'inverno difettano cosi' pure i rifiuti solidi animali, e se nevica si ferma tutto.
1) --- bacini idroelettrici (se possibile due bacini, uno di monte e uno di valle) utilizzabili anche come riserva di acqua per l'agricoltura
Acqua per agricoltura? A parte che attualmente l'acqua per l'agricoltura proviene dai fiumi, che in parte sono gia' alimentati dai bacini idroelettrici. Le colture richiedono fiumi di acqua specialmente nei periodi caldi, come pensate di far funzionare le vostre dighe se poi riservate l'acqua all'agricoltura?
2) --- accumulatori chimici (utilizzabili contestualemente anche per la locomozione)
Spiegatemi perche' non e' affatto chiaro cosa si intende per accumulatori chimici.
3) --- super-capacitori
Come suddetto i condensatori ancorche' super non sono altro che contenitori di energia che rilasciano istantaneamente, che senso ha dunque accumularla per poi cederla tutta in una volta?
4) --- super volani
Stesso discorso dei condensatori/capacitori. A proposito, condensatore e' la traduzione dall'[inglese di capacitor, allora che senso ha chiamarlo capacitore se poi e' la stessa cosa di condensatore?
5) --- biomasse (migliore coltivazione dei boschi)
Le biomasse sono di tante tipi, per assunto tutto cio' che deriva dal mondo vegetale, quindi non solo i boschi, i quali sono i meno adatti alla trasformazione energetica, ma soprattutto gli scarti delle lavorazioni agricole e coltivazioni specifiche agricole ai fini energetiche, si pensi alla Jatropha per esempio dalla quale si produce un olio vegetale che puo' essere utilizzato per alimentare centrali a biogas. Quindi pensare ai boschi come materia prima delle centrali a biomassa e' non solo un'offesa all'ambiente ma anche uno spreco apuroso. Il materiale, in genere si deve trasformare in cippato, va lavorato, ridotto a scaglie, seccato e solo dopo puo' essere usato in un boiler a letto fluido perche' in tutti gli altri e' prevista la polverizzazione del combustibile oppure la gassificazione ma con il legno costerebbe troppo.
La rete di trasmissione copre a larghe maglie l’intero territorio, con distanze tra i nodi variabile tra i 30 e i 100 km e potenze dell’ordine di centinaia di MW. Oltre ad assicurare il trasporto dell’elettricità generata nelle centrali, essa ha anche la funzione di interconnettere la rete nazionale con le reti di altri Paesi, in modo da ottimizzare la produzione e permettere una funzione di soccorso in caso di fuori servizio o malfunzionamenti di centrali e linee. Come la mettiamo con l'autarchia?
RispondiEliminaLe linee AT sono di competenza Terna e non dei governatori regionali o comuni e nemmeno dell'ENEL. Inoltre i comuni non hanno ne le capacita' ne le risorse o la competenza per effettuare interventi e modifiche sulle linee in AT. L'articolo 5 ai commi C e D e' falso completamente, non tiene in nessun conto le regolamentazioni attuali in tema distribuzione il cui controllo esclusivo e' di Terna e non delle autorita' o autonomie locali, nemmeno le regioni hanno voce in capitolo.
Tralascio il l'articolo 6 totalmente senza senso e passo all'articolo 7 dove ci sono delle castronerie intergalattiche da far ridere anche i polli, ammesso che vogliano ridere.
Come suddetto non e' facolta' dei comuni interagire sulle linee distribuzione elettrica bensi di Terna SpA, il famoso ultimo miglio poi e' di competenza ENEL e non dei comuni, e dopo il contatore dei legittimi intestatari del conto elettrico. Al massimo i comuni decidono per la linea collegata al municipio e installazioni sotto il loro controllo.
Un obiettivo importante e' stato quello dello scambio sul posto per la produzione diffusa dell'energia elettrica rinnovabile che, e' bene dirlo, viene prodotta quasi sempre da piccoli impianti e non grandi centrali. nemmeno le centrali a biomassa o biogas superano il tetto massimo dei 10/15 MW e sono gia' potenze elevate per quel tipo di impianti, per cui no permettere lo scambio sul posto (scambio fra la rete di distriuaione nazionale e l'utente) e' ua emerita baggianata (e vado leggero). Le linee elettriche non sono un tubo che trasporta acqua, chiudendo il rubinetto il flusso si interrompe. No, se chiudo l'interruttore quell'energia elettrica passa da un'altra linea e va a alimentare altre utenze in un continuo scambio di energia fra un utente e l'altro, perche' l'elettricita' non la si puo' fermare, soprattutto se a tensione elevata. E' possibile solo attraverso accumulatori volgarmente detti batterie o pile ma non certo capacitori che non sono altro che condensatori. La grande differenza fra un condensatore e un accumulatore e' sostanziale. Il primo accumula ma cede l'energia in esso contenuta immediatamente, cioe' non la trattiene al suo interno, mentre il secondo la trattiene e la cede poco alla volta come succede con una batteria tradizionale. Quindi capacitori/condensatori ancorche' super per farci che?
Lascoamo perdere le varie questioni dell'IVA , chi ha scritto questo PEN ha solo a cuore le sorti economiche dei cittadini estrapolandoli dal contesto dove vivono, inoltre sappiatelo, l'IVA va allo Stato non ai comuni e tantomeno alle regioni. Ma in che mondo viviete?
Passo all'analisi di questo utopistico PEN oltreche' ridicolo in ogni suo punto.
RispondiEliminaAll'art 4 si parla di autarchia regionale e indipendenza energetica.
All'art 5 si parla invece di linee AAT da 450kV che devono obbligatoriamente attraversare o avere un troncone in ogni regione pena l'isolamento energetico.
Evidente un conflitto: se deve essere in regime autarchico la regione che se ne fa della linea a 450kV, serve per stendere i panni?
Le linee in AAT di trasmissione (anche denominata rete primaria di trasporto) e' il complesso delle linee a alta e altissima tensione che collegano le centrali di generazione con le stazioni primarie di smistamento e trasformazione. La rete di trasmissione ha di regola una struttura “MAGLIATA” e non una dorsale con diramazioni (tale, cioè, che siano possibili più percorsi tra un nodo e l’altro) con punti di immissione dell’energia elettrica (le centrali) e punti di prelievo (le stazioni di trasformazione verso le reti a tensione inferiore) tra di loro collegati da una “rete” di elettrodotti AAT e AT e quindi non necessariamente solo AAT che poi, in Italia, le AAT sono a 380kV e non a 450kV, cambiare a che serve? Non e' una questione di poco conto, significa dover modificare tutte le sottostazioni ancorche' anche buona parte dei tralicci di distribusioni, isolarori, distanza fra cavi ecc ecc ecc.
La rete di trasmissione copre a larghe maglie l’intero territorio, con distanze tra i nodi variabile tra i 30 e i 100 km e potenze dell’ordine di centinaia di MW. Oltre ad assicurare il trasporto dell’elettricità generata nelle centrali, essa ha anche la funzione di interconnettere la rete nazionale con le reti di altri Paesi, in modo da ottimizzare la produzione e permettere una funzione di soccorso in caso di fuori servizio o malfunzionamenti di centrali e linee. Come la mettiamo con l'autarchia?
Le linee AT sono di competenza Terna e non dei governatori regionali o comuni e nemmeno dell'ENEL. Inoltre i comuni non hanno ne le capacita' ne le risorse o la competenza per effettuare interventi e modifiche sulle linee in AT. L'articolo 5 ai commi C e D e' falso completamente, non tiene in nessun conto le regolamentazioni attuali in tema distribuzione il cui controllo esclusivo e' di Terna e non delle autorita' o autonomie locali, nemmeno le regioni hanno voce in capitolo.
Ci deve essere più spazio/finanziamenti per la ricerca.
RispondiEliminaLe fonti energetiche attuali si conoscono e nessuna ha gli stessi vantaggi del petrolio o dell'idroelettrico.
La fusione nucleare calda ce la possiamo solo sognare...
Quindi, bisogna investire in ricerca... specialmente di base.
Altro problema che non vedo affrontato, è quello dei costi.
RispondiEliminaE' bello parlare di tutto, ma quando si va' all'atto pratico, non ci sono i soldi per finanziare tali progetti.
Considero il PEN troppo burocratizzato e con poche aperture a nuove fonti energetiche da ricercare e sviluppare.